Il Superbonus vale anche per demolire-ricostruire, seconde case comprese

Il chiarimento delle Entrate. Sintesi e documento allegato.

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Si può utilizzare il superbonus del 110% anche per demolire e ricostruire un edificio che non costituisce abitazione principale.

Questa, in sintesi, la risposta data dall’Agenzia delle entrate al quesito di un contribuente, che ha acquistato un edificio unifamiliare degli anni ’50 con l’intenzione di trasferirvi la residenza dopo i lavori di demolizione-ricostruzione.

Grazie a questi ultimi, si legge nel documento delle Entrate, il nuovo edificio avrà una diversa sagoma rispetto al precedente, con una volumetria leggermente diminuita e un miglioramento di più di due classi sia per la prestazione energetica sia per il rischio sismico.

L’Agenzia, si legge poi nella risposta (corsivo e neretti nostri), ritiene che sia possibile fruire del Superbonus per interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio a prescindere dalla condizione che lo stesso venga adibito ad abitazione principale, atteso che tale condizione […] non è più richiesta ai fini del Superbonus”.

Poi l’Agenzia chiarisce alcuni aspetti che riguardano i massimali di spesa.

Per prima cosa, si chiarisce il principio generale che il limite massimo di spesa detraibile è dato dalla somma degli importi dei singoli interventi, purché eseguiti contestualmente, come spiegato anche in questo articolo sempre riferito a un chiarimento delle Entrate.

Nella risposta delle Entrate, infatti, si legge che “nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili ammessi al Superbonus, come nel caso dell’Istante che intende effettuare sia interventi di efficienza energetica che di riduzione del rischio sismico, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite a ciascuno degli interventi stessi”.

Vale la pena ricordare, in particolare, che il tetto di 48.000 euro per il fotovoltaico è stato distinto dal tetto di spesa per i sistemi di accumulo energetico, quindi in sostanza ci sono altri 48.000 euro disponibili per lo storage (entro il limite pari a 1.000 euro/kWh di capacità di accumulo).

Tuttavia, si precisa nella risposta, per quanto riguarda gli interventi antisismici ammessi al sismabonus potenziato al 110%, la norma di riferimento generale è l’art. 16-bis del TUIR.

In pratica, scrivono le Entrate, “gli interventi ammessi al sismabonus non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili. Pertanto, nel caso in cui vengano eseguiti sul medesimo immobile sia interventi di recupero del patrimonio edilizio sia interventi antisismici, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è pari a 96.000 euro”.

Si precisa, inoltre, che anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. Pertanto, il Superbonus si applica, ad esempio, nel limite complessivo di spesa previsto (nel caso di specie 96.000 euro), anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’intervento di demolizione e ricostruzione oggetto dell’istanza”.

In sostanza, nel caso specifico, il contribuente può usare il superbonus del 110% su tutti gli interventi prospettati, con un tetto cumulativo di 96.000 euro per i lavori di recupero del patrimonio edilizio (demolizione-ricostruzione) e adeguamento antisismico, mentre per gli interventi finalizzati al risparmio energetico valgono i distinti limiti di spesa per le singole voci (cappotto termico, impianti termici, fotovoltaico e così via).

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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