Il recupero dei cosiddetti “extraprofitti” delle rinnovabili rischiano di mettere in difficoltà anche molti Comuni, oltre che diversi operatori,
Lo denuncia un’interrogazione a risposta scritta annunciata venerdì 4 settembre, con la quale Pavanelli (M5s) chiede a Mef, Mase e ministero dell’Interno se il Governo abbia acquisito dal Gestore una relazione dell’impatto sui bilanci locali e se intenda prevedere una disciplina specifica per graduare, differire o compensare gli importi eventualmente dovuti.
L’atto parte da recenti notizie di stampa: i Comuni interessati sarebbero circa 1.200, con richieste che in alcuni casi arriverebbero a diverse centinaia di migliaia di euro, fino a circa 900mila euro per singolo ente locale.
Il riferimento, non esplicitato nell’interrogazione, è a due articoli pubblicati dal Fatto Quotidiano il 2 e il 4 settembre. Il primo riferisce di diffide con pagamento entro 15 giorni; il secondo racconta il caso di San Felice sul Panaro, nel Modenese, dove l’importo contestato sarebbe ormai salito a poco meno di 1,1 milioni di euro.
Il caso San Felice sul Panaro
Il sindaco Michele Goldoni ha spiegato al Fatto che il Comune ha ricevuto due diffide, tra marzo e maggio 2026, per il 2022 e il primo semestre 2023 e per il solo 2022 la cifra iniziale era di circa 900mila euro.
Secondo il primo cittadino, il Gse aveva proposto un piano di rientro, rifiutato dall’amministrazione, e ha poi iniziato a trattenere parte degli incentivi del Conto Energia: circa 472mila € fino al momento dell’intervista.
Su un bilancio di circa 10 milioni di euro l’anno, il sindaco parla di una situazione di forte difficoltà e riferisce tagli alla manutenzione del verde e agli stanziamenti per gli eventi ricreativi. Esclude però, almeno al momento, un rischio reale di default.
L’interrogazione richiama anche le criticità già sollevate da Anci, che contesta da anni l’applicazione dell’articolo 15-bis ai Comuni e ne aveva chiesto l’esclusione, sostenendo che i ricavi degli impianti pubblici finanziano servizi alla collettività e che il recupero può mettere in squilibrio i bilanci locali
Oltre a una possibile disciplina ad hoc per gli enti locali, Pavanelli domanda quali interventi il Governo intenda adottare perché il prelievo colpisca rendite e profitti straordinari senza ricadere sui bilanci comunali e sui servizi pubblici.
Una misura nata nella crisi del 2022
La vicenda nasce con l’articolo 15-bis del dl 4/2022, introdotto durante la crisi dei prezzi energetici seguita all’invasione russa dell’Ucraina.
Nella formulazione definitiva la misura si applicava dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022 agli impianti FV sopra 20 kWp con incentivi fissi del Conto Energia non dipendenti dai prezzi di mercato e agli impianti sopra 20 kW solari, eolici, idroelettrici e geotermici non incentivati entrati in esercizio prima del 2010. L’applicazione è stata poi prorogata fino al 30 giugno 2023.
Il sistema confrontava il prezzo di mercato con un valore di riferimento fissato per zona sulla base dei prezzi storici precedenti alla crisi. Se il primo era superiore, il produttore doveva versare la differenza al Gse; nel caso opposto era il Gestore a riconoscerla. Arera ha attuato la norma con la delibera 266/2022/R/eel del 21 giugno 2022.
La misura viene spesso chiamata “tassa sugli extraprofitti”, ma non era un’imposta sull’utile: non considerava i costi effettivamente sostenuti dall’operatore, ma la differenza tra prezzo di mercato e riferimento normativo.
Dal dicembre 2022 è entrato in vigore, con un perimetro diverso, anche il tetto europeo di 180 €/MWh previsto dal regolamento Ue 2022/1854. Gli Stati potevano adottare limiti inferiori, purché proporzionati, non discriminatori e sufficienti a garantire la copertura dei costi e il recupero degli investimenti.
Un contenzioso ancora aperto
Proporzionalità e tutela degli investimenti sono finite al centro dei ricorsi. Nel febbraio 2023 il Tar Lombardia ha annullato la delibera Arera 266/2022, senza dichiarare illegittimo in sé l’articolo 15-bis, contestando invece il modo in cui era stato attuato. Il Consiglio di Stato ne ha poi sospeso gli effetti.
Una prima parte del contenzioso è arrivata alla Corte di giustizia Ue con la causa C-423/23, Secab. Il 22 gennaio 2026 i giudici hanno stabilito che il diritto europeo non osta, di per sé, al sistema italiano, compresi il ricorso alle medie zonali storiche per fissare i prezzi di riferimento, la mancata differenziazione tra le diverse Fer e il fatto di non lasciare ai produttori il 10% dei ricavi oltre il tetto.
Resta però una condizione: la misura non deve compromettere gli investimenti nelle rinnovabili. Verificarlo nelle circostanze concrete spetta al giudice nazionale.
La sentenza non ha quindi chiuso la partita. Il Consiglio di Stato aveva già disposto il 22 dicembre 2025 altri quattro rinvii pregiudiziali, da cui sono nate le cause C-878/25, C-879/25, C-880/25 e C-881/25. A luglio Assoidroelettrica ha comunicato l’avvio della fase scritta e il presidente della Corte ne ha disposto la trattazione congiunta.
Tra le questioni ancora aperte ci sono la possibilità per l’Italia di intervenire sui ricavi all’ingrosso prima dell’applicazione del regolamento Ue 2022/1854 e la compatibilità con il diritto europeo di un calcolo dei ricavi eccedenti basato sulla differenza tra prezzo zonale e riferimento normativo, anziché sull’effettivo risultato economico del produttore.
È mentre questo secondo filone giudiziario è ancora aperto che il Gse sta procedendo con i recuperi contestati dagli enti locali che ora sono finiti nell’interrogazione parlamentare.
- L’interrogazione (pdf)


























