DL Liquità e DL Cura Italia, ulteriori chiarimenti dalle Entrate

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Detraibilità delle mascherine e delle donazioni alla Protezione Civile, sospensioni e molto altro nella nuova circolare. Il documento integrale e una sintesi dei suoi contenuti.

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L’acquisto di mascherine per la protezione individuale dà diritto allo sconto del 19% in dichiarazione se si tratta di dispositivi medici con marcatura Ce.

Lo scontrino o la fattura di acquisto devono indicare il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Inoltre, per aver diritto allo sconto fiscale sulle donazioni dirette alla Protezione civile su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica Covid-19 è sufficiente l’estratto conto o la ricevuta.

Questi alcuni degli ulteriori chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, fornisce sulle misure adottate per l’emergenza epidemiologica dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità imprese” (Dl n.18/2020 e Dl n.23/2020).

Mascherine detraibili ma solo se conformi

Fra i quesiti sottoposti al vaglio dell’Agenzia – come anticipato – quello relativo alla detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e, in particolare, delle mascherine di protezione (detrazione spettante nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro).

La circolare ricorda in primo luogo che per l’individuazione delle spese sanitarie detraibili è possibile consultare l’apposito elenco nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del ministero della Salute. Ai fini della detraibilità occorre verificare se la singola tipologia di mascherina protettiva rientri fra i dispositivi medici individuati dal ministero, tenuto conto che, nell’attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico, come definito dal citato ministero.

In linea generale, per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico”. La natura del prodotto, come dispositivo medico, può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate per trasmettere i dati al Sistema tessera sanitaria, come il codice AD (“spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura Ce”.

Se il documento di spesa riporta il codice AD, ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura Ce. Nel caso in cui non lo contenga, bisogna conservare la documentazione dalla quale risulti il marchio Ce, se il dispositivo è incluso nella “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del ministero della Salute; se non compreso nell’elenco, invece, dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.

Tali spese, infine, sono detraibili anche se i dispositivi non sono acquistati in farmacia, a patto che risultino soddisfatte le condizioni indicate.

Detrazioni semplificate per le donazioni alla Protezione civile

Le erogazioni liberali in denaro nei confronti del dipartimento della Protezione civile per l’emergenza Covid-19, ai fini della detraibilità, devono essere effettuate con versamento bancario o postale, tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

La detrazione non spetta, quindi, solo nel caso in cui siano effettuate in contanti.

Per la detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica Covid-19. Per quanto riguarda, invece, le erogazioni in denaro al dipartimento della Protezione Civile per il tramite piattaforme di crowdfunding (nonché quelle eseguite per il tramite degli enti di cui all’articolo 27 della legge n. 133/1999) i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all’emergenza Covid-19 (vedi articolo “Per gli sconti fiscali vs Covid-19,garanti i c/c della Protezione civile”).

Le diverse sospensioni

La circolare delinea un quadro dettagliato delle sospensioni varate per adempimenti e procedimenti dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità imprese”.

Tra gli adempimenti in stop, che possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, rientrano la presentazione della dichiarazione annuale Iva, la presentazione del modello Tr, la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica Iva (Lipe) del primo trimestre 2020, la presentazione dell’esterometro del primo trimestre 2020.

L’Agenzia precisa che in assenza della presentazione della dichiarazione Iva o del modello Tr, gli uffici non potranno procedere al rimborso dell’Iva a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l’utilizzo in compensazione del credito Iva, annuale in misura superiore a 5mila euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge.

Gli adempimenti sospesi includono anche la presentazione del modello Intra 12 e del modello Eas.
Slitta dal 31 maggio al 30 giugno 2020 anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi e degli accessori incassati, ai fini del calcolo dell’imposta sulle assicurazioni.

Sempre rinvio della scadenza al 30 giugno sia per il controllo periodico del repertorio dei notai che per la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell’imposta sui finanziamenti (articolo 20, Dpr n. 601/1973), anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia. Sospeso infine l’obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19, Dpr n. 131/1986).

Via libera all’accordo di conciliazione a distanza

L’Agenzia sottolinea l’opportunità, durante il periodo emergenziale, di concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza (articolo 48, Dlgs n. 546/1992) in considerazione della primaria esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti. Come già chiarito nella circolare n. 6/2020 (vedi articolo “Sospensione dei termini: estensione anche all’accertamento con adesione”), le indicazioni fornite in merito alle modalità di gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione possono essere adattate a qualsiasi altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa con il contribuente. Il deposito dell’accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite Sigit (Sistema informativo della giustizia tributaria).

Computo dei giorni per le “adesioni”

L’Agenzia conferma che per le istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento, alla sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall’articolo 83 del Dl “Cura Italia”, estesa poi fino all’11 maggio dal Dl “Liquidità imprese”, si sommano sia il termine di sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e sia la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto.

Per i misuratori fiscali conformità autocertificata

In considerazione dell’obbligo per gli esercenti, i laboratori e i tecnici abilitati di richiedere l’effettuazione delle verifiche periodiche degli apparecchi misuratori fiscali entro i termini della loro scadenza periodica (provvedimento del 28 luglio 2003), l’Agenzia precisa che tali adempimenti, se scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, rientrano nella sospensione del “Cura Italia” e possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. La circolare chiarisce, inoltre, che nel periodo dell’emergenza i controlli di conformità per i nuovi misuratori e registratori telematici, che dovrebbero effettuare gli uffici Territorio delle Dp, potranno essere effettuati e autocertificati dalle stesse aziende produttrici, con invio dell’autocertificazione tramite pec alla Dc Tecnologie e Innovazione delle Entrate.

Infine, le abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Di conseguenza dovranno essere inviate dai soggetti abilitati entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino allo stesso termine resteranno valide le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli uffici delle Entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Credito negozi: inclusi condominio e pertinenze

Riguardo il credito d’imposta per botteghe e negozi nel documento di prassi viene chiarito che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo totale sul quale calcolare il credito d’imposta. Il bonus, inoltre, spetta sull’intero canone anche nel caso in cui parte di esso sia riferibile a una pertinenza, purché questa sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività.

Bonus lavoratori dipendenti

È un altro argomento su cui sono stati forniti diversi chiarimenti. Fermo restando che, come già indicato nella circolare n. 8/2020, per il calcolo del limite reddituale di 40mila euro, bisogna tenere conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione dei redditi assoggettati a tassazione separata e a imposta sostitutiva, l’Agenzia chiarisce i criteri di determinazione della predetta soglia nel caso in cui il lavoratore fruisca dell’agevolazione fiscale per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero o per i lavoratori impatriati.

Poiché la norma prevede un premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti che “possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro”, in ragione della ratio della norma, volta ad agevolare i soli lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 40 mila, l’Agenzia ritiene che per calcolare tale limite, occorre considerare i redditi effettivamente percepiti dal lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fruisca dell’agevolazione fiscale che gli consente di far concorrere a tassazione un reddito ridotto.

Riguardo invece i lavoratori dipendenti, residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa all’estero, questi, precisa la circolare, non potranno fruire del bonus di 100 euro. L’Agenzia, infatti, ricordando che l’agevolazione fa parte del decreto “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, emanate in ragione della situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese, ritiene che il sostituto d’imposta italiano non possa erogare il bonus ai propri dipendenti che svolgono l’attività lavorativa all’estero.

Circolare Risposte a quesiti dl 18 e 23 Maggio 2020

Consulta anche  la raccolta di QualEnergia.it con tutti i provvedimenti presi per fronteggiare l’emergenza Covid-19

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