Detrazioni fiscali per l’acquisto di case ristrutturate, un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Il beneficio vale anche se i lavori sono stati eseguiti da imprese terze rispetto alla società di costruzione proprietaria dell’immobile.

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Le detrazioni fiscali per l’acquisto di un immobile ristrutturato spettano anche se i lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti da un’impresa diversa rispetto a quella che ha venduto l’immobile stesso.

Questo, in sintesi, il parere dell’Agenzia delle Entrate (allegato in basso) nella risposta n. 279/2019 all’interpello di un contribuente che ha acquistato da una società un appartamento in un edificio interamente restaurato/risanato da alcune imprese di costruzione terze, che avevano siglato dei contratti di subappalto con la società proprietaria dell’immobile e titolare del permesso di costruire rilasciato dal comune.

La detrazione riconosciuta all’acquirente, ricorda l’agenzia, è del 50% per un massimo di 96.000 euro, da calcolare su un ammontare forfettario pari al 25% del prezzo di vendita (Iva compresa) risultante dall’atto per l’acquisto.

Il beneficio fiscale va poi spalmato in dieci quote annuali costanti di pari importo, a condizione che l’unità immobiliare sia ceduta dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi, entro diciotto mesi dalla data del termine dei lavori.

A tale proposito, l’agenzia, si legge nel documento (neretti nostri), “ritiene che l’espressione ‘impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare’ debba essere intesa nell’accezione più ampia, includendo, quindi, non solo le imprese che eseguono i lavori di costruzione/ristrutturazione direttamente ma anche quelle che, pur potendoli astrattamente realizzare, li effettuano tramite imprese appaltatrici”.

Tuttavia, termina l’agenzia, “considerato che, nella fattispecie in esame, la compravendita dell’appartamento è intervenuta prima della fine dei lavori di ristrutturazione dell’intero fabbricato in cui lo stesso è allocato, per fruire della detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR, l’istante dovrà necessariamente attendere la comunicazione di fine lavori, così come precisato nella richiamata circolare n. 7/E del 2018”.

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