Bonus edilizi, i nuovi chiarimenti delle Entrate su cessione crediti e sconto in fattura

Riepilogo delle novità introdotte dal decreto Cessioni 11/2023 con un focus sulle possibili deroghe. Il punto anche su responsabilità solidale del cessionario e remissione in bonis. Sintesi e testo della circolare 27/E.

ADV
image_pdfimage_print

Sul futuro del Superbonus restano molte incertezze con l’ipotesi di una mini-proroga del 110% per i lavori nei condomini oltre la scadenza del 31 dicembre 2023, mentre si attende cosa dirà l’Eurostat sulla possibilità di spalmare i nuovi crediti fiscali – considerati “non pagabili” poiché non cedibili a terzi per effetto del decreto 11/2023 – sull’indebitamento statale di più anni.

Intanto, con la circolare 27/E del 7 settembre, l’Agenzia delle entrate ha fornito diversi chiarimenti proprio sulle novità previste dal decreto “Cessioni” (11/2023 appunto), che ha bloccato, salvo precise deroghe, le cessioni dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi, così come la possibilità di fare lo sconto in fattura.

Di seguito il riepilogo dei punti più importanti della circolare, tratta dalla sintesi di Fisco Oggi, organo ufficiale delle Entrate.

Il decreto Cessioni ha previsto che a decorrere dal 17 febbraio 2023, salvo le deroghe tassative disposte dall’articolo 2, commi da 1-bis a 3-quater, i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi potranno fruire esclusivamente della detrazione diretta, ripartita su più anni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non potendo più esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Sono però consentite alcune deroghe al divieto generale di sconto/cessione:

Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono ancora possibili per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Inoltre, per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti:

  • presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cila, nei casi d’interventi effettuati dai condomini;
  • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

La circolare fornisce chiarimenti anche sull’applicazione della deroga nei casi di varianti alla Cila o di interventi iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della Cila, precisando che il rispetto delle condizioni richieste deve essere effettuato con riferimento alle sole opere trainanti.

È prevista una deroga anche per le spese relative ai bonus diversi dal Superbonus, per i quali alla data del 16 febbraio 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • siano già iniziati i lavori là dove non sia previsto il titolo abilitativo oppure, nel caso in cui non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
  • risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione degli specifici interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera d) e comma 3, del Tuir e all’articolo 16, comma 1-septies, del Dl n. 63/2013.

Altre deroghe riguardano:

  • gli Iacp e assimilati, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, nonché Odv e Aps iscritte nei relativi registri;
  • gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

La circolare, si legge poi su Fisco Oggi, chiarisce il nuovo perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito, analizzando le ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito non concorrono nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione.

In particolare, viene chiarito che, salvo la prova del dolo, il cessionario del credito d’imposta non concorre nella colpa grave qualora dimostri, congiuntamente, di aver acquisito il credito d’imposta e di essere in possesso della documentazione elencata al comma 6-bis dell’articolo 121 del decreto “Rilancio”.

Si precisa poi che il mancato possesso della documentazione non è, di per sé, indice di un coinvolgimento del cessionario per dolo o colpa grave, conservando quest’ultimo la possibilità di fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.

Per quanto riguarda la “remissione in bonis, si ricorda che il decreto Cessioni ha individuato due nuove ipotesi in cui è possibile avvalersene.

La prima ipotesi (art. 2-ter) opera in caso di omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022.

In tal caso, se il contribuente intende beneficiare della detrazione, l’invio dell’asseverazione è possibile entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione.

Qualora, invece, il contribuente intenda optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta, l’asseverazione può essere presentata prima della presentazione della comunicazione di opzione.

La seconda ipotesi (art. 2-quinquies) opera nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura, quando la relativa comunicazione di opzione non sia stata presentata entro il 31 marzo 2023, poiché a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma.

In tal caso, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia il 30 novembre 2023.

La circolare detta le istruzioni, inoltre, su modalità e tempistiche per il versamento dell’importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva previsto ai fini del perfezionamento della remissione in bonis.

L’Agenzia fornisce, infine, chiarimenti sul divieto di acquisto per le pubbliche amministrazioni dei crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, nonché sulla facoltà, per il cessionario del credito che non abbia la capienza per utilizzare in compensazione la quota annuale di credito d’imposta acquistato, di ripartire detta quota in ulteriori dieci rate annuali di pari importo.

ADV
×