Secondo il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 – che fissa le modalità di attribuzione dell’indennità di 600 euro per i professionisti in difficoltà a causa del coronavirus – possono usufruire del bonus anche i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria nel 2019 o nel 2020.
Il sostegno al reddito – chiarisce il ministero del Lavoro nelle FAQ (link in basso) – sarà infatti riconosciuto ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro o, ai lavoratori che abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019, sempre a causa del Coronavirus.
Il parametro reddituale in base al quale verificare la sussistenza del diritto alla richiamata indennità – spiega il ministero – è rappresentato, dunque, dal ‘reddito complessivo’ percepito per l’anno di imposta 2018; tale reddito può non coincidere con il solo reddito derivante dall’esercizio della professione.
Ne consegue – continua la risposta – che l’indennità potrà essere riconosciuta anche a quei lavoratori autonomi e professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per l’anno di imposta 2018 un reddito derivante dall’esercizio della professione.
Ciò a condizione che gli stessi abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro o compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro (in presenza, chiaramente, degli altri requisiti prescritti dalla legge).
Pertanto, nulla osta alla concessione del beneficio anche ai neo-iscritti che non abbiano maturato reddito professionale nel 2018, purché abbiano un reddito da lavoro complessivo entro i limiti indicati dal DI del 28 marzo 2020, conclude il ministero.