Bollette e fine maggior tutela: la guida dell’Antitrust per non fare scelte sbagliate

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Un vademecum per accompagnare il consumatore verso questa nuova fase. Comparazione delle offerte, diritto di ripensamento, diffesa dalle attivazioni non richieste e altro ancora.

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Come abbiamo scritto pochi giorni fa su queste pagine, la fine del servizio di maggior tutela slitterà di un anno, da luglio 2019 a luglio 2020 (vedi anche QualEnergia.it con le novità in arrivo verso il mercato libero di luce e gas).

Per accompagnare il consumatore verso questa nuova fase e minimizzare i rischi di scelte sbagliate, l’Antitrust ha preparato un vademecum,  del quale riproponiamo le arti più utili (la versione integrale della guida è in allegato in basso).

La liberalizzazione

Il processo di liberalizzazione dei mercati dell’energia elettrica e gas naturale – ricorda il vademecum – è iniziato nella metà degli anni Novanta.  Per i mercati della vendita di energia ai consumatori finali, recenti disposizioni normative hanno definito i termini per il passaggio ad un regime di piena concorrenza fra le imprese, stabilendo l’eliminazione nel prossimo futuro delle residue forme di regolazione del prezzo e delle condizioni di fornitura del gas e dell’energia elettrica, ossia del  “regime di maggior tutela..

Già oggi – spiega l’AGCM – scegliendo le offerte del mercato libero è possibile risparmiare almeno il 13% rispetto al regime di maggior tutela (dai 60 ai 100 euro l’anno, a seconda del tipo di contratto) con un risparmio complessivo che può arrivare a 1,5 miliardi l’anno.

Affinché la liberalizzazione produca questi effetti virtuosi è però necessario che i consumatori acquisiscano maggiore consapevolezza dei propri consumi e delle diverse offerte di forniture già in campo e siano quindi posti in condizione di scegliere effettivamente secondo la propria convenienza.

Il confronto delle diverse offerte

Scegliere consapevolmente l’offerta giusta richiede, da un lato, la lettura delle condizioni economiche e contrattuali e un confronto ponderato e non affrettato tra le diverse offerte. Dall’altro, il consumatore deve conoscere la struttura del settore, nonché le difese previste dall’ordinamento per assicurare una scelta consapevole.

In caso di passaggio dal regime di tutela al mercato libero, un’informazione sintetica sulla convenienza rispetto al regime di tutela delle offerte a prezzo variabile è data dalla Scheda di Confrontabilità allegata alle Condizioni Economiche.

Inoltre, per facilitare tale transizione, il regolatore di settore (l’ARERA – Autorità per la regolazione dell’energia, delle reti e dell’ambiente, ex AEEGSI) ha imposto a tutti i venditori del mercato libero la fornitura di offerte standardizzate a condizioni contrattuali definite dall’ARERA stesse, le cosiddette offerte placet.

Per accrescere l’informazione e la capacità di scelta consapevole del consumatori, il legislatore ha recentemente istituito un nuovo strumento di confronto fra le offerte.

A decorrere dal 1° dicembre 2018, tramite il Portale disponibile sul sito di Acquirente Unico, è infatti possibile comparare in modo gratuito, terzo e trasparente tutte le offerte vigenti sul mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale.

Conoscere la struttura basilare del settore e del prezzo

Le filiere dei mercati energetici si compongono di varie fasi, che consentono di realizzare il passaggio dalla fase a monte della produzione di energia elettrica e di gas naturale a quella a valle della vendita ai clienti finali, passando per le fasi a rete della trasmissione e della distribuzione elettrica.

Le varie fasi, che presentano caratteristiche intrinsecamente distinte, sono organizzate in modo diverso in termini di assetto concorrenziale delle medesime e regolamentazione applicabile.

In particolare, le fasi a rete di trasmissione e di distribuzione sono dei monopoli naturali, soggetti alla regolamentazione dell’ARERA. La rete di distribuzione termina con il contatore (che ne fa parte), che misura la quantità di energia elettrica o gas naturale prelevata dalla rete dal consumatore finale.

Corrispondentemente, il prezzo totale dell’energia elettrica e del gas è composto da:

a. Voci che riguardano i servizi il cui costo è definito dal regolatore, in misura uguale per il mercato libero e il regime di tutela, e non può essere modificato dai venditori (il costo del dispacciamento, la “spesa per il trasporto e la gestione del contatore”, gli “oneri di sistema”);

b. Imposte e tasse, tra cui l’accisa, che pesa particolarmente sul prezzo del gas;

c. Voci che sono oggetto di regolazione solo con riguardo alla tariffa delle offerte di maggior tutela, e vengono invece autonomamente determinate dai venditori nel mercato libero: la componente energia e il margine di commercializzazione al dettaglio.

Non sono possibili sconti sulle tariffe di distribuzione o su altre componenti di spesa che sono decise dal Regolatore (e sono quindi al di fuori del controllo del venditore).

Le componenti di spesa decise dal Regolatore, inoltre, variano durante l’anno (oggi, trimestralmente) e quindi il prezzo complessivo non può essere fisso nel corso dell’anno.

L’unica componente del prezzo della fornitura su cui possono competere i venditori è quindi l’ultima, la “c”, “spesa per la materia prima energia”, che è una frazione che pesa per non più del 50% del prezzo complessivo finale (quello che molti consumatori chiamano “prezzo finito”).

La “componente energia” può variare (nelle offerte a prezzo variabile) sulla base di indici liberamente scelti dal fornitore (che deve indicare nel contratto le modalità di indicizzazione, gli indici e dove verificarne il valore) oppure può essere fissata per un certo periodo ( nelle offerte a prezzo fisso). Sul sito internet del Gestore dei Mercati Energetici (www.mercatoelettrico.org) possono essere reperite utili informazioni su alcuni indici e per valutare la convenienza dei contratti a prezzo fisso.

Suggerimenti pratici per una scelta consapevole

Di seguito, sulla base della prassi dell’Autorità, si forniranno alcuni suggerimenti pratici che, soprattutto in questa fase di transizione, possono minimizzare i rischi di scelte sbagliate e mettere i consumatori in condizione di scegliere consapevolmente.

Infatti, soprattutto nel caso in cui vi siano sollecitazioni direttamente da parte imprese per cambiare fornitore, il consumatore deve saper riconoscere alcuni trucchi e schemi di comportamento comuni, al fine di marginalizzare gli operatori scorretti.

  • Non firmare o dare il proprio consenso telefonico prima di aver letto e compreso le condizioni di fornitura

Può accadere di ricevere visite o telefonate in cui gli agenti/ venditori vi propongono di aderire a un’offerta che vi permetterà di evitare un aumento dei prezzi o di godere di un particolare sconto, assicurandovi che, pur cambiando formalmente la società che emette la fattura, il fornitore di energia (a volte, chiamato ingannevolmente “distributore”) resterà lo stesso (ma, in realtà, cambierà).

Spesso, durante tali visite o telefonate, gli agenti pressano il consumatore perché dia una risposta immediata, millantando la prossima scadenza dell’offerta proposta oppure cercano di far sentire il consumatore ignorante/disinformato.

Attenzione alla proposta di prezzi ingannevolmente fissi e/o bassi, in cui i risparmi sono falsamente indicati, ad esempio presentando il valore della componente energia (o della spesa per la materia prima energia) come il prezzo complessivo, ingigantendo i possibili risparmi e/o omettendo le componenti determinate dal regolatore.

Resistete alle sirene dello sconto e insistete per ottenere, prima di iniziare la procedura di contrattualizzazione, un documento stampato in cui le condizioni economiche, la durata dell’offerta e le condizioni che verranno successivamente applicate siano chiaramente esposte.

Non fatevi ingannare dall’insistenza degli operatori e chiedete di essere ricontattati qualche giorno dopo, per avere il tempo di leggere e fare gli opportuni confronti, se l’offerta vi sembra interessante. Essere adeguatamente informati sulle condizioni contrattuali, prima della conclusione del contratto, mediante uno stampato (e non gli appunti dell’agente o quanto vi riferisce l’operatore del call centre) è un vostro diritto.

  • Confermare il consenso nelle vendite attraverso il canale telefonico

Nel caso di vendite attraverso il canale telefonico (teleselling), può accadere che il venditore non si limiti a raccogliere una mera manifestazione di interesse del consumatore priva di conseguenze giuridiche, ma ritenga concluso il contratto a seguito della registrazione telefonica durante la quale viene acquisito solo il consenso del consumatore alla registrazione della telefonata.

Fate attenzione: secondo il corretto processo di conclusione del contratto telefonico il consumatore ha il diritto di confermare per iscritto la propria volontà di concludere il contratto, successivamente alla telefonata in cui ha manifestato il proprio interesse per l’offerta propostagli.

In alternativa, il consumatore può rinunciare a tale diritto e preferire la conferma telefonica, ossia attraverso lo scambio dell’offerta e dell’accettazione su supporto durevole materiale o elettronico (ad esempio, la registrazione della telefonata), purché però vengano rispettate determinate condizioni: se il consumatore acconsente.

In tale secondo caso, infatti, la procedura di contrattualizzazione telefonica prevede, che il consumatore, dopo essere stato informato del fatto che con la registrazione telefonica rinuncia alla forma scritta, presti:

a) il consenso esplicito ad effettuare la conferma della volontà di concludere il contratto su supporto durevole (e dunque a rinunciare alla forma scritta) e non il semplice consenso alla registrazione della telefonata;

b) il consenso al cambio fornitore o al cambio dell’offerta;

c) la conferma di tale consenso. La registrazione telefonica deve essere messa nella piena disponibilità del consumatore (anche attraverso la trasmissione delle credenziali per accedervi sul sito Internet del venditore), in modo tale che questi possa conservarla e riprodurla.

Assicuratevi sempre di aver letto le condizioni economiche e le altre principali condizioni contrattuali prima della conferma:

(i) richiedete di confermare previa ricezione della documentazione contrattuale al vostro indirizzo di posta elettronica o convenzionale o attraverso un link via sms a tale documentazione;

(ii) appuntatevi nel corso della telefonata il nome preciso dell’offerta e verificatene le condizioni economiche sul sito Internet del venditore prima della conferma, in particolare se scegliete la conferma telefonica.

  • Attivazioni non richieste o disconoscimento del contratto

Spesso i venditori o i loro agenti tentano di carpire i vostri dati per farvi cambiare fornitore. Nei casi più gravi, l’agente chiede i vostri dati anagrafici, di fornitura e perfino bancari, millantando la necessità di verifiche tecniche da parte del distributore o di non meglio precisate Autorità (non è il loro compito) oppure presentandosi come dipendenti del vostro fornitore (quando in realtà così non è), e in tal modo carpisce la vostra firma “per ricevuta” o “per conferma del passaggio” oppure il vostro consenso vocale.

Può accadere di ricevere chiamate in cui vi viene chiesto di confermare il consenso reso in una precedente telefonata. Potreste anche ricevere una lettera di conferma della accettazione della vostra richiesta di passare ad un nuovo fornitore ovvero direttamente la fattura relativa al primo mese di fornitura.

Molti venditori di energia elettrica/gas attivi nelle vendite a domicilio effettuano correttamente una “telefonata di verifica” del consenso (quality call, check call, per intercettare firme false ecc.), durante la quale è possibile confermare la volontà di cambiare fornitore ovvero di negare il proprio consenso senza dover dare spiegazioni e senza costi. In tale ultima ipotesi, siate certi di negare chiaramente la vostra volontà di attivare un nuovo contratto. Chiedete copia del contratto da voi asseritamente firmato o della registrazione delle telefonate.

Se siete in grado di provare che la firma non è vostra – basta confrontarla con la vostra carta d’identità – o che non siete voi che rispondete alle telefonate, potete disconoscere il contratto, inviando un reclamo all’indirizzo per i reclami che trovate sul contratto, nella registrazione o sul sito del professionista.

Nel caso di attivazione non richiesta:

i) avete diritto a non pagare la fornitura ai sensi dell’art. 66-quinquies del Codice del Consumo;

ii) potete sporgere reclamo all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

iii) il fornitore non richiesto vi deve riportare al precedente fornitore secondo la procedura di ripristino prevista dalla delibera n. 228/17 dell’ARERA.

  • Esercitare il diritto di ripensamento

Il consenso dato nelle vendite telefoniche e a domicilio non è irreversibile: il consumatore dispone del “diritto di ripensamento”, cioè del diritto di recedere dal contratto, nei 14 giorni solari successivi alla conclusione dello stesso, senza condizioni o giustificazioni (art. 52 del Codice del Consumo). Tale diritto permette in ogni caso al consumatore di rivedere la propria decisione e tornare indietro se non è convinto o se scopre di essere stato ingannato su alcune caratteristiche fondamentali dell’offerta.

Si può recedere dal contratto inviando il modulo o una qualsiasi comunicazione – riportanti l’identificativo della vostra fornitura (nome/cognome intestatario, POD/PDR, codice fiscale, matricola contatore (per il gas) e la data di conclusione del contratto – agli indirizzi forniti dal venditore.

Per le vendite a domicilio, i 14 giorni di ripensamento decorrono dalla firma del modulo contrattuale oppure dall’avvenuta accettazione da parte dell’operatore della proposta di cambio fornitore proveniente dal consumatore.

Per le vendite telefoniche, i 14 giorni di ripensamento decorrono da quando il consumatore invia la conferma scritta o riceve la registrazione della telefonata di conferma (o le credenziali per accedere a tali registrazioni sul sito Internet del venditore).

  • Rifiuto di addebiti una tantum e di addebiti di ignota provenienza in conto corrente

Potreste ricevere una comunicazione di addebiti in conto corrente una tantum, di modesta entità, da parte di Autorità o distributori. Non fatevi ingannare. In tal caso si tratta di un modo per farvi credere che l’addebito che vi troverete sul conto corrente è legittimo, contrariamente al vero.

I lavori di manutenzione ed ammodernamento delle reti elettriche, idriche e del gas sono coperti da apposite voci delle bollette (p.es., trasporto e gestione del contatore), di ammontare deciso dal Regolatore (ARERA) e uguale per i consumatori in regime di tutela e per quelli sul mercato libero, e non sono addebitati con bollette separate una tantum. In ogni caso, le Autorità non contattano i singoli utenti, se non per iscritto in casi rari e specifici. Si tratta invece di un uso fraudolento del vostro IBAN.

Nel caso, invece, di addebiti di ignota provenienza, è opportuno sapere che il consumatore può chiedere alla propria banca la revoca degli addebiti SDD (che hanno preso il posto dei vecchi RID) entro 8 settimane dal giorno in cui è avvenuta l’operazione di addebito, senza dover dimostrare nulla (in caso di addebiti chiaramente non autorizzati, il termine per richiedere la revoca sale a 13 mesi).

Per evitare che tale termine trascorra, non attendete l’estratto conto trimestrale per verificare gli addebiti ricevuti, ma monitorate periodicamente i vostri movimenti bancari o richiedete l’invio di sms informativi (a pagamento) ogni volta che un addebito è eseguito.

In breve:

  • Non abbiate fretta.
  • Usate tutti gli strumenti di conoscenza messi a vostra disposizione per individuare l’offerta più adatta e conveniente rispetto alla vostra attuale.
  • Leggete il contratto (o almeno le condizioni economiche di fornitura) con attenzione.
  • Chiedete sempre un secondo contatto per confermare la volontà di sottoscrivere una nuova fornitura, dopo aver letto le condizioni di fornitura.

La guida (pdf)

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