Come sappiamo la Legge di Bilancio 2018 ha apportato importanti modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che riguardano le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (art. 14) e la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili (art. 16).
Vediamo le principali modifiche apportate:
Le detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica sono state prorogate al 31 dicembre 2018 e sono ridotte al 50% per le spese, sostenute dal 1 gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.
Secondo quanto previsto dal decreto sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.
La detrazione è invece del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Sismabonus condomini
Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione dell’80%, dove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Tale detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Micro-cogeneratori
La legge di Stabilità, in aggiunta alle detrazioni esistenti, prevede la detrazione del 50% fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
Per poter beneficiare di questa detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.
Biomasse
La detrazione del 50% si applica anche alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
I seguenti documenti sono riservati agli abbonati a QualEnergia.it PRO
- Il decreto 4 giugno 2013 modificato dalla Legge di Bilancio 2018
- Il testo della legge di bilancio 2018 in Gazzetta Ufficiale
- Il riepilogo delle novità sull’energia
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