Ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative edificatorie, limiti di capacità di generazione e di potenza sono da intendersi riferiti alla somma delle potenze nominali dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica, appartenenti allo stesso soggetto, ovvero a soggetti che si trovino in posizione di controllante o controllato, ovvero che siano riconducibili ad unico centro di interesse.

Questa la motivazione che ha portato il Tar

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