Per costruire una canna fumaria non è obbligatorio il consenso dei condomini

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Secondo una recente sentenza del TAR delle Marche, è possibile realizzare una canna fumaria su un muro perimetrale o una corte interna anche senza l’approvazione di tutte le persone che abitano il palazzo, rispettando alcune prescrizioni generali. Il testo e il parere dei giudici.

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Installare una canna fumaria su un muro perimetrale o una corte interna di un palazzo, in linea generale, è possibile anche senza l’approvazione delle altre persone che abitano il condominio, a patto di rispettare alcune prescrizioni.

Questo, in sintesi, il parere del TAR delle Marche espresso in una recente sentenza (allegata in basso) su una controversia riguardo il progetto di una nuova canna fumaria a servizio di un ristorante a Senigallia.

Per costante giurisprudenza, scrivono infatti i giudici amministrativi, “la collocazione di canne fumarie sul muro perimetrale di un edificio o una corte interna, può essere effettuata anche senza il consenso degli altri condomini, purché non impedisca agli altri condomini l’uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità. Il singolo condomino ha quindi titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso, a ottenere la concessione edilizia per un’opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, che si attenga ai limiti suddetti”.

Un altro passaggio importante della sentenza riguarda il regolamento edilizio comunale del caso, secondo cui “le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri”, per evitare il diffondersi di emissioni e odori sgradevoli a danno dei residenti.

Tuttavia, osserva il TAR, “tali limitazioni vanno interpretate in modo funzionale, per evitare risultati paradossali in quanto, ad esempio, applicando acriticamente ed in maniera generalizzata il principio secondo il quale la canna fumaria deve sovrastare di una certa distanza il colmo dell’edificio vicino si dovesse pretendere un’altezza superiore a quella anche del più alto grattacielo confinante”.

Infine, si legge nella sentenza, nel caso in esame “il progetto prevede con chiarezza che la canna fumaria sia costruita ben sopra il terrazzo del ricorrente, che non fornisce alcuna prova relativa alla rilevanza di eventuali emissioni. Inoltre, il progetto prevede comunque che la canna fumaria medesima sia portata all’altezza del tetto”.

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