Climatizzatori in condominio, quando si possono installare i motori nelle parti comuni

Una sentenza della Corte di Cassazione dà ragione a un condòmino che si era visto negare l'autorizzazione per installare le unità esterne nell'area di un cortile comune.

ADV
image_pdfimage_print

Installare l’unità esterna di un condizionatore d’aria sulle parti comuni di un condominio è legittimo se questa non incide sul decoro dell’edificio e non impedisce l’uso degli spazi ad altri condòmini.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17975 del 1° luglio 2024 della II Sezione Civile (link in basso).

La presenza del motore del condizionatore sulla facciata è uno dei problemi più comuni che ci si trova ad affrontare durante l’installazione delle macchine. Questo tipo di montaggio non sempre è consentito per non compromettere il valore architettonico dell’edificio.

Nel caso in esame un condòmino, titolare di un esercizio commerciale, ha impugnato quattro diverse delibere condominiali con le quali gli era stata negata l’autorizzazione a installare gli apparecchi nella zona del cortile comune, ordinandone la rimozione, disponendo l’obbligo di richiedere un’autorizzazione in eventuali casi futuri e dando mandato all’amministratore di predisporre le relative diffide.

L’iter giudiziario è iniziato nell’ottobre del 2000, quando l’uomo ha presentato ricorso al Tribunale di Messina.

A 24 anni di distanza, i giudici della Corte di Cassazione gli hanno dato ragione, evidenziando che nei precedenti gradi di giudizio non è stata effettuata una “analisi degli aspetti tecnici dell’installazione, quali un apprezzabile deterioramento del decoro architettonico ovvero una significativa menomazione del godimento e dell’uso del bene comune”.

Nella sentenza si legge che “l’installazione, sulle parti comuni, di un impianto per il condizionamento d’aria, al servizio di una unità immobiliare, che non presupponga la modificazione di tali parti”, può essere compiuta dal singolo condomino per conto proprio, in via di principio senza richiedere al condominio alcuna autorizzazione.

Quest’ultima può essere negata solo se viene accertata “l’esistenza di un interesse di altri condòmini a fare uso delle cose comuni in modo pari a quello del condòmino determinatosi all’installazione”.

I Giudici hanno però rilevato che “non emerge dagli atti che sia stato accertato che l’installazione su parti comuni di condizionatori al servizio di un’unità immobiliare determini alterazione della destinazione delle cose comuni, né impedisca ad altri condomini di farne parimenti uso”.

Nel rinviare la questione alla Corte d’appello, la Cassazione chiede che venga verificato “se esiste un apprezzabile deterioramento del decoro architettonico” oppure una significativa menomazione del godimento e dell’uso del bene comune ad impedimento dell’installazione dei condizionatori in esame”.

ADV
×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Privacy Policy Cookie Policy