Fotovoltaico sul tetto del condominio, quando non serve l’ok dell’assemblea

Una sentenza della Corte di Cassazione torna sull'argomento.

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Secondo il codice civile, un condomino può installare impianti a rinnovabili al servizio del proprio appartamento anche sulle superfici comuni del condominio, purché non siano pregiudicate la stabilità e/o il decoro architettonico dell’edificio.

L’assemblea condominiale non può quindi negare il permesso, a meno che l’intervento comporti modificazioni alle parti comuni.

Questo aspetto, già chiarito da una sentenza del Tar Lazio, è stato ribadito da una pronuncia della Corte di Cassazione (allegata in basso).

In particolare la sentenza 1337 del 17 gennaio 2023 sottolinea rimanda all’art. 1122 bis. c.c., introdotto dalla legge 220/2012 (rubricato “Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili”), che prevede, al comma 2 (nereti nostri), che è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato”.

Lo stesso articolo, al comma3,afferma che qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136″, ossia un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio, “adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali”.

Il quarto comma del medesimo art. 1122 bis c.c. – aggiunge la sentenza – precisa, infine, che “non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative. Resta inteso che l’installazione dell’impianto al servizio della singola unità immobiliare debba avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d’uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio”.

Avevamo spiegato in un articolo precedente le procedure per realizzare un impianto fotovoltaico in condominio e perché è una scelta economicamente conveniente. Per ricordare la parte relativa all’assemblea di condominio, solo un regolamento di condominio, approvato all’unanimità, può impedire un uso del genere dell’area comune, mentre una delibera assembleare approvata a maggioranza non avrebbe alcun potere in merito.

Se per installare l’impianto è necessario modificare una parte comune del condominio, come ribadisce la sentenza di Cassazione citata sopra, il singolo deve comunicarlo all’amministratore indicando il contenuto specifico della modifica e le modalità di esecuzione degli interventi (art. 1122 bis c.c.). Come detto, l’assemblea può prescrivere delle modalità alternative di esecuzione o imporre delle precauzioni per salvaguardare la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico dell’edificio, ma per farlo deve raggiungere un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell’edificio.

L’assemblea, su richiesta dell’interessato, può anche provvedere a ripartire l’uso della superficie comune interessata nel rispetto delle diverse forme di utilizzo previste dal regolamento del condominio, di fatto per realizzare su spazi comuni l’impianto di un singolo condomino spesso si deve passare per questa strada, che richiede l’assenso della maggioranza e di due terzi del valore dello stabile, dato che la superficie meglio esposta sovente non è ripartita, come nel caso di un tetto a falda.

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