Consulta boccia legge sarda: l’eolico non si può chiudere nelle riserve

Le Regioni non possono circoscrivere la possibilità di fare eolico a “zone idonee”, ma devono limitarsi a definire, con adeguate motivazioni, le aree in cui gli impianti non si possono fare. A ricordarlo è una sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato le norme della Sardegna, stabilendo che sono in contrasto con le Linee guida statali.

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Le Regioni non possono mettere l’eolico nelle riserve delle “zone idonee”, ma devono limitarsi a definire con adeguate motivazioni le aree in cui gli impianti non si possono fare. A ricordarlo è una sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato le norme della Sardegna, contenute all’art. 8, comma 2, della legge regionale n. 25/2012, che consentono la realizzazione di nuovi impianti eolici o l’ampliamento di esistenti, nell’ambito dei paesaggi costieri, solo se ricompresi in determinate aree.

Secondo la Consulta nell’individuare i siti idonei agli impianti la disposizione si pone in contrasto con le Linee guida statali, “escludendo ogni altra area espressamente richiamata nell’ambito dei vasti ambiti di paesaggio costieri, e produce, quindi, l’effetto di circoscrivere e limitare le aree disponibili alla realizzazione di impianti eolici, senza alcuna ragione giustificatrice rispetto alla specifica competenza primaria in materia paesaggistica della Regione autonoma Sardegna“. Per la Corte la Regione eccede pertanto dalla propria competenza. Di qui la decisione di dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma, assunta con la sentenza n. 199/2014 del 9 luglio, depositata il 16 luglio (allegato in basso).

La Regione Sardegna – spiega una nota di Anev, l’associazione italiana dell’eolico – ha di fatto individuato i siti idonei alla costruzione di impianti, contrapponendosi, secondo il giudizio della Consulta, alle Linee guida statali che indicano, infatti, i criteri e i principi che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.

Non è la prima volta che le norme della Regione in materia di energia dal vento si trovano nel mirino della Corte Costituzionale. Già nel 2012 la Giunta sarda ha dovuto adeguarsi a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, modificando l’art. 18 della Legge Regionale 29 maggio 2007 n.2, che individuava “aree e siti idonei” all’installazione di impianti eolici secondo criteri del tutto distinti da quelli per l’individuazione di “aree e siti non idonei” indicati nel D.lgs 387/2003 e nelle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili“.

Anev ha accolto “con favore” l’intervento della Corte Costituzionale contro le limitazioni all’eolico imposte dalla Regione Sardegna e ora l’associazione “auspica che tutte le Regioni si adeguino al dettato delle Linee guida nazionali, evitando di porre alle imprese ostacoli burocratici”.

“La continua proliferazione di norme spesso in sovrapposizione e in contrasto tra loro – si legge nel comunicato – crea costi ed oneri, che di fatto si concretizzano in una serie di lungaggini amministrative, che complicano ulteriormente l’attività dell’industria eolica e ne aumentano i costi. In sintesi, tentare di bloccare il settore eolico con una legislazione così forzata da essere poi spesso giudicata illegittima, ha come diretta conseguenza il rischio di compromettere posti di lavoro, sviluppo economico e benefici ambientali. Si auspica pertanto che tale bocciatura possa servire affinché anche le altre Regioni comprendano che emanare norme illegittime comporta il loro automatico annullamento”.

La sentenza della Corte Costituzionale (pdf)

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