Assotermica: “ecco perché favorevoli a proroga obblighi per rinnovabili”

Assotermica plaude allo slittamento di un anno degli obblighi per le rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e per quelli esistenti con ristrutturazione rilevante. L'associazione ritiene che esista un problema con l’attuale formulazione del DM 28/2011 e chiede di aprire una discussione sul tema.

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Riceviamo e pubblichiamo la posizione dell’associazione Assotermica in merito alla discussione in Parlamento sulla proposta di proroga di un anno della quota degli obblighi (20%) del 2013 sulle fonti rinnovabili in edilizia che Qualenergia.it ha segnalato nell’articolo “Edifici, fanno slittare di un anno gli obblighi per le rinnovabili”. L’articolo è dell’ing. Stefano Casandrini, Coordinatore Gruppo H “Fonti Alternative e Rinnovabili”Assotermica – Federazione ANIMA.

 

Innanzitutto va premesso che Assotermica è assolutamente a favore di un sistema di obblighi e in ogni caso tale sistema discende direttamente dalla Direttiva stessa sulle FER. Anzi, eravamo a favore e ancora più soddisfatti del precedente regime del DlgS 311/06, molto più equilibrato e sensato.

Tuttavia la situazione attuale a causa della formulazione letterale dell’Allegato 3 del Dm 28/2011 è semplicemente drammatica, paradossale, senza via di uscita nel medio-lungo termine per la maggior parte delle tecnologie rinnovabili, soprattutto per le fonti rinnovabili distribuite, che riteniamo le più “democratiche”, cioè anche quelle capaci di produrre più posti di lavoro sia per le industrie produttrici che per la filiera, ovvero per le PMI Italiane.

Tutto questo impone assolutamente a livello politico un momento di pausa e di condivisione delle basi degli obiettivi e delle procedure e normative di “calcolo delle quote”, come spiego meglio più avanti.

Prima ancora dei malintesi – soprattutto da parte dei non addetti ai lavori – sulle formule e sui calcoli per il raggiungimento delle famigerate “quote”, occorre spiegare che ci sono due modi molto diversi di approcciare il target 20-20-20 impostoci dall’Europa, per ridurre la nostra dipendenza dalle fonti fossili e soprattutto da quelle di importazione da Paesi e aree a sempre più alta instabilità geopolitica, sia per il greggio che per il gas naturale (si vedano gli ultimi “Energy Report” di BP per capirci meglio).

Il primo modo per ridurre i consumi di energia primaria (e quindi di fonti fossili) di un edificio, per esempio da un livello di fabbisogno con un indice “100” al livello “30” potrebbe essere quello di aumentare l’efficienza energetica del sistema edificio impianto (migliori isolamenti e impianti più tecnologici), in modo che il fabbisogno standard dell’edificio scenda ad es. al livello di “60”, e successivamente (solo dopo) cercare il sistema a energia rinnovabile che soddisfi metà di questo fabbisogno, quindi “30”.

La restante parte dei fabbisogni ovvero “30” (sempre da riconvertire in energia primaria convenzionale) sarà coperta con fonti tradizionali, ovvero fossili, direi con un ottimo successo in termini di efficienza, risparmio e con un utilizzo sostenibile di fonti rinnovabili.

Moltissime – se non tutte – le tecnologie rinnovabili attualmente utilizzate dai progettisti degli edifici possono consentire di raggiungere questo brillante risultato: solare termico, pompe di calore, fotovoltaico, pellet, cogenerazione, ecc.

Inutile precisare che noi siamo totalmente favorevoli a questa filosofia, e a un percorso di obblighi che vada in questa direzione.

Il secondo modo per certi versi più “fashionable” ecologicamente parlando ma purtroppo meno efficace, meno saggio e soprattutto non sostenibile ovvero devastante per la maggior parte delle tecnologie rinnovabili distribuite consiste nel cercare da subito la tecnologia “rinnovabile” che consenta di coprire una parte molto alta del fabbisogno energetico, ad es. “70” su “100”, raggiungendo così il risultato di ridurre la quota energetica da fonti fossili allo stesso valore del primo metodo, ovvero “30”. Apparentemente il risultato finale è lo stesso quindi ? Proprio per niente.

Il problema è molteplice. Anzitutto, non tutte le tecnologie rinnovabili permettono a conti fatti di raggiungere questi valori con le attuali convenzioni e normative di calcolo, ma in pratica solo una, stando alla lettera del Decreto 28/2011. Questa tecnologia è il Teleriscaldamento (nel comma 5 dell’allegato 3 del Dm 28/11: “L’obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria”, ndr).

Tutte le altre tecnologie sono di fatto tagliate fuori o fortemente penalizzate nell’applicazione nella maggior parte degli edifici.

In secondo luogo, questa fonte rinnovabile che potremmo definire “asso pigliatutto” in base a questa seconda logica, che ovviamente non condividiamo, non è distribuita ma centralizzata (quindi non di proprietà del singolo utente, ma di un azienda di servizi/energetica). Per finire, questa opzione presenta qualche controindicazione non secondaria poiché nasconde un potenziale conflitto di interessi  tra le logiche di efficienza energetica a medio-lungo termine e l’uso intensivo delle fonti rinnovabili, che poi in molti casi sono Rifiuti Solidi Urbani o – addirittura secondo il Decreto 28/2011- possono anche non essere affatto rinnovabili ma fossili al 100%, purché asservite a un impianto di Teleriscaldamento (questo non sarebbe permesso dalla Direttiva Europea sulle FER, che richiede agli impianti di Teleriscaldamento un “contenuto significativo di fonti rinnovabili”, ma questo passaggio è incredibilmente sparito nel Decreto italiano di recepimento).

Per esempio prendiamo il caso emblematico del Teleriscaldamento di Brescia, dove da quanto leggevamo sui media nei giorni scorsi la crescita virtuosa della raccolta differenziata ha ridotto il quantitativo di rifiuti “fonte di combustibile” per il locale impianto di Teleriscaldamento.

Mentre si cerca una soluzione tampone come – a quanto leggiamo – la possibilità di importare a Brescia i rifiuti dal resto d’Italia per “mantenere a massimo regime” l’inceneritore, si dovrebbe forse anche iniziare a pianificare un massivo intervento di efficientamento degli edifici e degli impianti, in modo da adeguarsi alla minor potenzialità che la Centrale di Teleriscaldamento dovrebbe esprimere, proprio in virtù del recupero virtuoso dei rifiuti, come previsto dalla CEE. Oppure se la centrale (oltre all’inceneritore dei rifiuti) avesse già previsto e incorporato all’origine una quota importante in affiancamento di una seconda tecnologia “green” si sarebbe potuta utilizzare una quota di potenza da questa seconda fonte per sopperire alla mancanza di combustibile da rifiuti e fornire energia alla città.

Ad esempio a Milano la multiutility ha realizzato una centrale all’avanguardia che utilizza una pompa di calore geotermica e un cogeneratore ORC, con un risultato entusiasmante sia dal punto di vista ambientale che ingegneristico.

Invece temo che in generale, e soprattutto per gli impianti di Teleriscaldamento più vecchi nati negli ultimi due decenni, l’efficientamento delle utenze a valle (edifici-impianti) o delle centrali sia una alternativa troppo costosa forse non del tutto in linea con i più che legittimi obiettivi commerciali della società di gestione, ovvero la vendita di energia al più basso costo di produzione possibile.

Purtroppo questa situazione paradossale svela tutte le contraddizioni del “secondo approccio”, e non invidio certo i cittadini di Brescia che rischiano di vedersi inceneriti “in casa propria” i rifiuti di altre province, in conseguenza del successo della raccolta differenziata nella loro città !

A questo punto si potrebbe obiettare che il Legislatore non ha indicato direttamente l’una o l’altra “filosofia” nel DM 28/2011, e dunque tutto ciò è superabile liberamente dal progettista di edifici e dal costruttore edile, che possono scegliere di modulare il grado di efficienza dell’edificio e la fonte rinnovabile da utilizzare per raggiungere l’obiettivo.

Purtroppo non è esattamente così, in quanto la combinazione malevola di un principio di obbligo di allaccio al Teleriscaldamento (ove esistente o pianificato in costruzione entro 1 km) così come derivante dal DlgS 311/06 vigente a livello nazionale, insieme con la scorciatoia in deroga offerta dal DM 28/2011 Allegato 3 tale per cui il progettista non deve più calcolare o dimostrare il rispetto di alcuna “quota di energia rinnovabile” allorché preveda l’allaccio al Teleriscaldamento, fanno invece sì che la strada maestra sia implicitamente ben segnata, almeno per tutti gli operatori del settore che ben conoscono e praticano la materia, laddove (come nelle grandi città del Nord) esistano e prolifichino i sistemi di Teleriscaldamento.

Vediamo però la situazione in tutti gli altri casi (città di provincia e Centro Sud), dove il Teleriscaldamento non arriva e dove comunque il progettista degli edifici dovrà, secondo il percorso già delineato, arrivare come ulteriore target nei prossimi anni a progettare gli impianti per coprire addirittura il 50% dell’energia primaria nei nuovi edifici con fonti rinnovabili.

Ad esempio uno studio condotto in Austria mostra come la copertura del 50% con un sistema solare per i soli fabbisogni riscaldamento e sanitario richieda un campo solare termico enorme e un serbatoio di accumulo ancor più enorme. Parliamo di 175 milioni di litri di serbatoio, ovvero nel caso in esempio con 1500 appartamenti dell’equivalente di 116.000 lt di serbatoio per ciascun singolo appartamento (in pianta il serbatoio occuperebbe più di 40 m2 cioè più di metà della superficie di un nuovo appartamento medio).

Prendendo un’altra tecnologia promettente, come le pompe di calore, queste sembrerebbero oggi essere le naturali candidate a soddisfare il target “intermedio” del 35%, nella maggior parte dei casi in combinazione con un impianto fotovoltaico.

Purtroppo però c’è il trucco e già i conti con il 35% non sono affidabili ovvero al 100% in linea con la Direttiva Europea. Infatti nelle Regioni dove questo obbligo è stato anticipato già lo scorso anno si è dovuti ricorrere alla “soppressione” dalla formula della legge nazionale (e della Direttiva Europea) del fattore “raffrescamento estivo”, che pesa non poco, soprattutto dall’Emilia Romagna a scendere.

Invero oltre a ciò si aggiunga il fatto che le attuali linee guida di calcolo, i richiami legislativi pubblicati lo scorso anno e gli orientamenti europei hanno indicato chiaramente che i parametri di progetto degli impianti fotovoltaici utilizzati fino all’estate scorsa non andranno più bene come criterio progettuale per i nuovi edifici, ma andranno perlomeno raddoppiati o triplicati (come superficie e quindi costi) per raggiungere lo stesso risultato, in quanto si passa dalla compensazione dell’energia su base annuale a quella su base mensile: infatti purtroppo un impianto fotovoltaico a dicembre-gennaio (mesi di picco del fabbisogno in riscaldamento) rende anche molto meno della metà della sua resa media annua nominale.

Così per un appartamento da 80 m2 si dovrà installare un centinaio di m2 o più di fotovoltaico sul tetto e dove, dato che presumibilmente la superficie libera utile di tetto esposta a Sud in quel caso sarà pari a poco più della metà della superficie dell’appartamento? E se poi l’appartamento fosse sito in un condominio di 12 appartamenti, dove l’area del tetto in comune è al più pari all’area di un intero appartamento (cioè gli 80 m2 di quello dell’ultimo piano esposto a Sud), ma gli impianti fotovoltaici andranno moltiplicati per dodici per un totale di 1.200 m2?

Passando a un’altra tecnologia rinnovabile distribuita, cioè il pellet o le biomasse legnose più in generale, al di là dei problemi di stoccaggio di notevoli quantità per la severa legislazione antincendio, e i volumi dello stoccaggio non proprio indifferenti richiesti ad esempio per un autonomia mensile, il vero problema resta che il pellet è una fonte rinnovabile in riscaldamento, ma non è una fonte per il raffrescamento, mentre la Direttiva FER e il DM 28/2011 (con l’eccezione del caso del teleriscaldamento) richiedono che si utilizzino fonti rinnovabili in quota importante anche per il fabbisogno “freddo”.

Quanto conta questo fabbisogno nei nuovi edifici? Molto più di quanto si pensi: secondo le simulazioni del Politecnico si può arrivare tranquillamente a un incidenza del 40-50% o anche più già nelle Regioni del Centro, per superare l’80% in Sicilia.

Per non parlare degli edifici del settore Terziario e Industriale, dove l’obbligo di raffrescare con fonti rinnovabili è già oggi impossibile (con il target intermedio del 35%), e quindi del tutto disatteso.

Poiché non vogliamo che i progettisti debbano essere costretti a “truccare” i conti come spesso sta accadendo, o a dover progettare tutti gli edifici per forza con un allaccio al Teleriscaldamento come unica opzione, proponiamo la soluzione temporanea del congelamento dell’attuale target del 20% per un anno, per poi ridiscutere completamente l’approccio, magari traendo spunto da Paesi che hanno risolto più pragmaticamente il problema, con minor sofferenza della filiera industriale, impiantistica e occupazionale (parlando delle rinnovabili distribuite), ovvero Francia e Germania. Si vada a vedere i loro Piani Energetici nazionali.

Le nostre perplessità sul DM 28/2011 non sono isolate, ma con diverse sfumature, tutte comunque inclini alla preoccupazione, sono condivise nella sostanza dalle principali associazioni tecniche del mondo della progettazione impiantistica.

In alcuni casi (es. vedasi in proposito i documenti e le dichiarazioni di AICARR) è stato addirittura dimostrato che l’attuale formulazione del Decreto incentiva gli sprechi invernali, anziché premiare le pratiche di efficienza.

Un secondo argomento che abbiamo sempre sostenuto è che per raggiungere gli obiettivi 20-20-20 occorre non solo ripensare gli obblighi (e le deroghe) del DlgS 28/2011, ovvero i meccanismi di calcolo delle “quote di energia primaria rinnovabile”, ma anche reintrodurre un sistema di obblighi graduati per tutti gli edifici esistenti, al momento in cui questi “incorrano” in un adeguamento impiantistico o in una riqualificazione edilizia.

Infatti dato che il Target 20-20-20, è sempre bene ricordarlo, vale sul totale dell’energia consumata da tutto il parco installato, e non solo sugli impianti di nuova installazione, chiunque può facilmente rendersi conto che tale obiettivo altamente ambizioso non possa certo essere calcolato e raggiunto solo imponendo target severissimi (nonché discutibili) su una fetta piccolissima del parco (le nuove costruzioni rappresentano ormai meno del 5% del totale degli edifici).

Per tutti questi motivi, stante la situazione attuale, plaudiamo al fatto che il Parlamento si sia reso conto che esiste un problema con l’attuale formulazione e filosofia del DM 28/2011, e speriamo che si possa finalmente aprire una discussione seria e senza pregiudiziali su questo tema.

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