Ddl della Giunta regionale sarda per i nuovi edifici a energia quasi zero

  • 18 Luglio 2012

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Il presidente della Regione Sardegna ha annunciato l’approvazione da parte della Giunta di un disegno di legge regionale con il quale si dispone l'attuazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, introducendo una disciplina e i criteri per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici nel territorio della Sardegna.

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Il presidente della Regione Sardegna Ugo Cappellacci ha annunciato l’approvazione da parte della Giunta di un disegno di legge regionale con il quale si dispone l’attuazione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, introducendo una disciplina e i criteri per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici nel territorio della Sardegna.

Il provvedimento ancora in bozza attua la normativa europea sulla prestazione energetica nell’edilizia, ovvero la Direttiva 2002/91/CE e la nuova Direttiva 2010/31/UE sugli Edifici a Energia Quasi Zero che entrerà in vigore nel 2018 per gli enti pubblici e nel 2020 per i privati.

Il ddl disciplina la certificazione energetica e istituisce un sistema informativo regionale per la certificazione energetica e per gli impianti termici, il catasto energetico degli edifici e il catasto degli impianti termici. Tali nuovi strumenti – spiega una nota della Regione – sono indispensabili per il monitoraggio e il miglioramento della pianificazione energetica, per consentire alla Sardegna di raggiungere gli obiettivi europei fissati per il 2020.

Altre disposizioni disciplinano la dematerializzazione della documentazione relativa alla prestazione energetica degli edifici, che consentirà di abbattere i costi dei procedimenti per i cittadini. Il certificato energetico sarà previsto anche per gli edifici in locazione, nel rispetto delle norme europee e in anticipo rispetto al quadro nazionale.

Di particolare importanza è l’articolo 6 che recita: “Negli edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione di impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica è progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile”. Tale misura sarà accompagnata da strumenti premiali per i soggetti che si adegueranno alle nuove disposizioni. Il limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici.

Il disegno di legge dispone, inoltre, che per gli edifici di nuova costruzione con numero di unità immobiliari superiori a 4, appartamenti alle categorie E1 ed E2, sia prevista in sede progettuale la realizzazione di impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale ed estiva, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore e del freddo, salvo che ne sia dimostrata la non fattibilità tecnica o la non realizzabilità per impedimenti di tipo urbanistico e/o ambientale.

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