Un condominio che ha disposto un bonifico bancario negli ultimi giorni del 2023 per pagare le spese relative al Superbonus, ha diritto all’agevolazione “piena” del 110% (se sono soddisfatte le condizioni previste dalla legge 197/2022 sulla data di presentazione della Cila), anche se il pagamento è stato addebitato a inizio 2024.
Questo importante chiarimento arriva dall’Agenzia delle entrate in un recente interpello (link in basso), dove si ribadisce che bisogna fare riferimento al “criterio di cassa”.
Nel caso specifico, un condominio ha eseguito diversi lavori di riqualificazione energetica rientranti nel Superbonus – cappotto termico più altri interventi “trainati” – pagando le relative spese con bonifici bancari, alcuni dei quali sono stati disposti tramite home banking in data 30-12-2023.
La data di esecuzione dei pagamenti è invece il 2 gennaio 2024; la domanda posta al Fisco è se “la spesa in questione debba considerarsi sostenuta nel 2023 oppure nel 2024”. È una differenza sostanziale perché nel primo caso (spesa sostenuta nel 2023) il condominio ha ancora diritto al Superbonus 110%, mentre nel secondo (spesa sostenuta nel 2024) l’agevolazione spettante scende al 90%.
Nella risposta, l’Agenzia delle entrate afferma che “in applicazione del principio di cassa, nel caso di pagamento con bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente dell’ordinante”.
Pertanto, nel caso in esame, il condominio può utilizzare il Superbonus nella misura piena del 110% perché ha sostenuto le spese per gli interventi di riqualificazione energetica entro il 31 dicembre 2023.
- Risposta Entrate (pdf)