I lavori incentivati con il Superbonus si possono terminare anche oltre il periodo di vigenza dell’incentivo.
Il chiarimento arriva dal ministero delle Finanze, in risposta a un’interrogazione alla Camera.
Questa la domanda, posta da Gian Mario Fragomeli (Pd): “chi fa degli interventi edilizi con il Superbonus, pagando gli acconti in base agli stati di avanzamento lavori (Sal), ma non riesce a completare gli interventi previsti, ha diritto a utilizzare comunque la maxi detrazione del 110%, senza restituire le agevolazioni di cui ha usufruito sugli acconti già corrisposti?”
Il dubbio, in sostanza, è sulla possibilità di usare il Superbonus, con relative opzioni (cessione del credito o sconto in fattura), anche se i lavori non raggiungeranno il totale di quelli preventivati e quindi non saranno completati, ferma restando la necessità di ottenere tramite asseverazione il passaggio di due classi energetiche o il miglioramento antisismico.
In estrema sintesi, la risposta del Mef è negativa: i lavori vanno sempre ultimati, ma, si precisa, è possibile completarli oltre il periodo di vigenza del bonus fiscale, essendo “indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili”.
La risposta in dettaglio
Il sottosegretario alle Finanze, Federico Freni, nella sua risposta, ricorda innanzitutto che chi sostiene delle spese per interventi ammessi al Superbonus può optare, al posto della fruizione diretta del 110% in dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura anticipato dal fornitore o per la cessione del credito corrispondente.
Tali opzioni possono essere esercitate anche per stati di avanzamento lavori, che ai fini del Superbonus non possono essere più di due e ciascuno di essi deve corrispondere almeno al 30% degli interventi complessivi.
Nonostante le norme (circolare 24/E Agenzia delle entrate, decreto Rilancio), evidenzia il sottosegretario (neretti nostri nelle citazioni), “non stabiliscano il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati, ai fini del consolidamento della detrazione o dell’esercizio dell’opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione medesima […] risulta necessario, ai predetti fini, che gli interventi vengano comunque ultimati“.
Si precisa poi che l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura “può essere esercitata facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati”.
La mancata realizzazione degli interventi previsti, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma (come il mancato passaggio di due classi energetiche), “determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471″.
Il concorso nella violazione comporterà anche “la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi”.
In sostanza, “deve ritenersi possibile esercitare, in vigenza dell’agevolazione fiscale, l’opzione di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio relativamente ad un acconto corrispondente ad un Sal non inferiore al 30% dell’intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell’agevolazione, atteso che, l’applicazione della detrazione è subordinata, tra l’altro, alla condizione che gli interventi agevolabili siano realizzati nel rispetto dei requisiti richiesti”.
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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it