Superbonus e crediti fiscali, nuovi dubbi dei professionisti sulle responsabilità dei cedenti

Rete Professioni Tecniche evidenzia alcuni punti critici nelle modifiche introdotte dal decreto Aiuti bis, in particolare sul diverso trattamento tra cedenti fornitori e non fornitori.

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Nelle modifiche al Superbonus del decreto Aiuti bis restano alcuni punti critici.

Lo sottolinea la Rete Professioni Tecniche (Rtp) in una nota, facendo riferimento alla responsabilità in solido tra cedente e cessionario per i crediti fiscali, connessi alla maxi detrazione del 110% e agli altri bonus edilizi.

La conversione in legge del dl 115/2022, ricordiamo, è stata approvata alla Camera venerdì scorso 16 settembre.

Le novità prevedono che la responsabilità solidale tra chi cede il credito e chi lo acquista si ha solo in caso di dolo o colpa grave, per i crediti sorti a partire da novembre 2021 (entrata in vigore del decreto anti-frodi con i nuovi obblighi su visti di conformità, asseverazioni e attestazioni).

Ciò permette di distinguere tra le condotte effettivamente fraudolente e i casi in cui, invece, chi acquisisce i crediti è in buona fede, essendo estraneo alle attività illecite compiute in precedenza da altri soggetti.

Mentre per i crediti maturati prima di novembre 2021, la responsabilità solidale sui soggetti diversi da banche, intermediari finanziari e assicurazioni, è circoscritta ai casi di dolo e colpa grave, ma è necessario acquisire una asseverazione “ora per allora”.

Tuttavia, scrive Rpt (neretti nostri), per questi crediti vecchi “il cedente, a patto che non sia una banca, un’assicurazione e assimilati, se coincide con il fornitore, gode della stessa limitazione di responsabilità” ma per le banche, le assicurazioni e assimilati i crediti antecedenti novembre 2021 “continuano a rappresentare un problema perché per essi non vale la limitazione, così come non vale nelle ipotesi in cui il cedente è diverso dal fornitore (ipotesi piuttosto frequente)”.

Secondo Rpt, quest’ultima ipotesi “solleva qualche dubbio di legittimità costituzionale“, perché non si capisce “il motivo per cui il cedente non fornitore debba godere di un regime di responsabilità molto più pesante del cedente fornitore, essendo chiamato a rispondere pure della colpa lieve”.

In definitiva, si ritiene “che queste distorsioni, eventualmente con pareri della Commissione di monitoraggio e conseguente condivisione da parte dell’Agenzia delle entrate, debbano essere superate per consentire al meccanismo della cessione del credito quella fluidità che, allo stato attuale, continua ad essere parzialmente a rischio”.

Si veda anche Superbonus, ora il mercato delle cessioni dei crediti è pronto a ripartire?

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