Superbonus e colonnine di ricarica, quando si può detrarre la spesa?

In quali casi si può ritenere soddisfatto il requisito di “non accessibilità al pubblico”? Una risposta dell'Agenzia delle entrate fa chiarezza in materia di detraibilità delle spese di installazione delle colonnine di ricarica in un parcheggio condominiale.

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Un’infrastruttura di ricarica di auto elettriche installata nel posto auto del condomino istante situato al piano terra dell’edificio condominiale, si può considerare “punto di ricarica non accessibile al pubblico”’ e di conseguenza potrà fruire del Superbonus in qualità di intervento trainato.

Questo chiarimento arriva dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 585/2022 (allegata in basso).

Nel caso specifico esaminato dalle Entrate, il requisito dell’utilizzo privato del bene, richiesto dalla norma, è soddisfatto dalla circostanza che la colonnina sarà collocata in uno stabile privato riservato esclusivamente ai residenti e inoltre sarà dotata di apposita barriera anti parcheggio che ne limita l’accesso.

In tema di Superbonus a favore degli interventi ”trainati”, l’Agenzia nella sua risposta ha ricordato appunto che l’agevolazione per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (articolo 16-ter Dl n. 63/2013) è condizionata dal fatto che l’intervento sia eseguito in un luogo non accessibile al pubblico (articolo 119, comma 8 del Decreto Rilancio).

Per “non accessibilità al pubblico” (Dlgs n. 257/2016, lettera h) dell’articolo 2, comma 1) si intende:

1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità;

3) un punto di ricarica installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico”.

L’Agenzia ricorda fra l’altro che gli interventi trainati devono essere eseguiti insieme a quelli trainanti, requisito che sussiste se le spese degli interventi trainati sono effettuate nell’intervallo di tempo individuato tra l’inizio e la fine dei lavori di quelli trainanti (vedi anche circolare n. 24/2020).

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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