Superbonus, un chiarimento sulle varianti in corso d’opera

Nell'accogliere il ricorso di alcuni proprietari di appartamenti, il Tar delle Marche spiega che si può mantenere il beneficio fiscale anche per interventi eseguiti con modifiche o sanatorie (per motivi di urgenza nel caso specifico), a determinate condizioni.

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Si possono modificare i lavori in corso d’opera – presentando la Cilas in variante – nell’ambito di un intervento agevolato con il Superbonus, anche per motivi di urgenza che hanno impedito di presentare la variante prima dell’esecuzione dei lavori stessi.

È il chiarimento fornito dal Tar delle Marche in una recente sentenza (link in basso).

Il caso specifico riguarda alcuni proprietari di appartamenti che nel 2022 hanno deciso di utilizzare il Superbonus per un intervento di recupero energetico e sismico di una palazzina nel comune di Porto Recanati (Macerata).

Tra le opere previste: rifacimento e sostituzione di solai, rinforzo delle murature portanti, cappotto termico, sostituzione di infissi, installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo elettrico.

I problemi sono insorti nel 2023, quando il progettista, in seguito a forti temporali e a un terremoto con magnitudo intorno al 4° grado, ha disposto la demolizione di una parte delle murature ai lati est e ovest per mettere in sicurezza l’edificio, in difformità da quanto previsto nella Cilas originaria.

Il progettista ha poi presentato una Cilas in variante prevedendo la ricostruzione delle pareti perimetrali, spiegando le ragioni di ordine tecnico che giustificavano la modifica progettuale e specificando “che questa non avrebbe inciso sulla tipologia dell’intervento edilizio originario”.

Tuttavia, si legge nella sentenza, il Comune ha dichiarato inammissibile la Cilas in variante “trattandosi di opere già realizzate” (come detto, le demolizioni delle pareti est e ovest del fabbricato), ordinando la sospensione dei lavori.

Il Tar delle Marche, nell’accogliere il ricorso dei proprietari, evidenzia che “la conformità urbanistico-edilizia può sussistere ex ante (e questo quando le opere eseguite sono del tutto conformi al titolo abilitante) ma può anche essere conseguita in corso d’opera (e questo accade quando venga presentata un’istanza di variante) e perfino accertata ex post ai sensi dell’art. 36 del T.U. n. 380/2001, non esistendo al riguardo preclusioni legali” (neretti nostri).

Peraltro, osservano i giudici, se l’obiettivo del Superbonus “era quello di accrescere il rendimento energetico ed eventualmente anche sismico del patrimonio edilizio nazionale, non si vedono ragioni valide per escludere dal beneficio fiscale interventi che, sia pure tramite varianti o sanatorie, abbiano comunque conseguito il risultato entro i termini di legge (ferme restando le sanzioni edilizie non reali che il Comune ha dovuto eventualmente applicare nei riguardi del soggetto che ha realizzato l’intervento)”.

Più in dettaglio, sul caso in esame, “rilevano le circostanze asseverate, con piena assunzione di responsabilità, dal progettista in merito alle ragioni di urgenza che hanno impedito di presentare la variante prima della demolizione delle parti ammalorate dei muri di prospetto. Su tali circostanze il Comune avrebbe dovuto svolgere un’adeguata istruttoria e non limitarsi ad evidenziare che le demolizioni parziali erano state già eseguite, perché questa circostanza non è stata negata né dai ricorrenti né dal progettista”.

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