Superbonus, nuovo chiarimento delle Entrate sulla plusvalenza

Il reddito extra imponibile, in caso di vendita dell'immobile entro dieci anni dalla conclusione degli interventi agevolati con il 110%, si determina anche se sono stati eseguiti esclusivamente lavori sulle parti comuni condominiali.

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La plusvalenza tassabile come “reddito diverso”, generata dalla vendita di abitazioni riqualificate con il Superbonus entro dieci anni dalla conclusione dei lavori ammessi all’agevolazione, si determina anche se sono stati eseguiti esclusivamente interventi sulle parti comuni condominiali.

Inoltre, la plusvalenza imponibile non si applica alla quota dell’immobile che è stata ereditata.

Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in un recente interpello (link in basso).

Il caso specifico riguarda la vendita di un’abitazione, acquisita dall’attuale proprietaria per il 50% da compravendita immobiliare e per il restante 50% tramite successione. Sulle parti comuni dell’edificio condominiale sono stati eseguiti interventi ammessi alla detrazione del 110% delle spese sostenute.

La proprietaria ritiene che la cessione del suo immobile non generi una plusvalenza imponibile ai sensi dell’art. 67 comma 1 lettera b-bis del Tuir (come modificato dalla legge di bilancio 2024), perché i lavori sono stati eseguiti dal condominio sulle sole parti comuni e non sulle parti private dell’immobile.

Al contrario, le Entrate affermano che, come chiarito con la circolare 13/E di giugno 2024, “sono imponibili le plusvalenze originate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus e terminati da non più di dieci anni, ivi compresi i lavori eseguiti esclusivamente sulle parti comuni degli edifici condominiali”.

Ciò detto, il Fisco ricorda che l’esclusione dall’ambito applicativo dalla citata lettera b-bis del Tuir “riguarda solo la plusvalenza correlata alla quota di proprietà dell’immobile acquisito per successione, con conseguente imponibilità pro quota della plusvalenza ottenuta dalla cessione immobiliare”.

In sostanza, si legge nella risposta, nel caso in esame, “è necessario distinguere, ai fini dell’imponibilità della plusvalenza realizzata con la cessione dell’intero immobile, la quota relativa all’immobile pervenuto per successione (esclusa) da quella riferibile al 50 per cento dell’immobile acquistato a titolo oneroso (imponibile)”.

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