Superbonus, nuovo chiarimento sul fotovoltaico per immobili Onlus

Si può installare un impianto solare su tetto e fruire del Superbonus al 110%, entro la soglia dei 200 kW di potenza prevista dal decreto Rilancio, anche se il medesimo edificio è già servito da un altro impianto FV preesistente. La risposta delle Entrate.

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Si può installare un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio e fruire del Superbonus al 110%, entro la soglia dei 200 kW prevista dal decreto Rilancio, anche se il medesimo edificio è già servito da un altro impianto FV preesistente.

Questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate in un recente interpello (link in basso).

Il caso specifico riguarda una Onlus che svolge attività socio-sanitaria e assistenziale in un immobile in categoria catastale D4 (case di cura e ospedali con fine di lucro) e intende realizzare una serie di interventi agevolati con il Superbonus 110%, tra cui l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo energetico.

Si precisa che la Onlus ha depositato la Cilas prima dell’entrata in vigore del dl 39/2024 – che ricordiamo ha imposto una stretta ai crediti edilizi – e quindi rientra tra i soggetti che possono ancora utilizzare lo sconto in fattura al posto della detrazione diretta Irpef.

L’immobile però è servito da un impianto fotovoltaico da 217 kW (che non ha beneficiato di altre agevolazioni fiscali), pertanto la Onlus chiede “se, ai fini dell’applicazione del Superbonus, la soglia limite di 200 kW prevista dal comma 16 ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio, vada verificata avendo riguardo alla sola potenza del nuovo impianto fotovoltaico che viene installato” oppure se bisogna considerare anche la potenza dell’impianto fotovoltaico preesistente.

Come detto, le Entrate confermano che l’istante può fruire del Superbonus con sconto in fattura per installare un ulteriore impianto fotovoltaico di potenza pari a 200 kW.

Nel medesimo interpello, la Onlus chiede anche come debba essere calcolato il tetto massimo di spesa agevolabile con l’aliquota del 110% per l’installazione di impianti fotovoltaici.

Nella risposta si precisa che resta fermo il limite massimo di spesa agevolata pari a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto FV (ridotto a 1.600 euro/kW se l’intervento sia classificato come ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica).

L’agenzia, si legge infine, è dell’avviso che, nell’ambito di interventi che rientrano nel perimetro di applicazione del comma 10 bis [art. 119 del dl Rilancio], il limite massimo di spesa agevolata con l’aliquota del 110% riferito all’intero impianto, pari a 96.000 euro, vada moltiplicato “per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi […] e la superficie media di un’unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato Dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate”.

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