Sul superbonus nessuno spiraglio dal ministero dell’Economia

Giorgetti alla Camera: la tassa sulla cessione di immobili agevolati “evita ingiustificati vantaggi”. La sottosegretaria Savino: le semplici forniture sono escluse dal calcolo di avanzamento lavori. Chiarimenti delle Entrate su plusvalenze e successioni.

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Doppio chiarimento alla Camera sul superbonus da parte di rappresentanti del ministero dell’Economia e delle Finanze.

In primis le parole del ministro Giancarlo Giorgetti in aula che, rispondendo il 13 novembre a un’interrogazione, ha tagliato le gambe a qualsiasi speranza di passo indietro o alleggerimento della tassazione sulle cessioni di immobili oggetto di agevolazione (i testi sono disponibili in basso).

La Legge di bilancio per il 2024, approvata a fine dicembre dello scorso anno, ha appunto disposto che le plusvalenze generate da tali cessioni, se effettuate entro dieci anni dalla conclusione dei lavori per superbonus, sono considerate “redditi diversi” che determinano un imponibile.

Secondo l’interrogante, Mauro Del Barba di IV, il rischio è che l’importo da pagare allo Stato sia superiore a quello ricevuto con il superbonus. Inoltre, si determinerebbero così “effetti potenzialmente retroattivi” su chi ha fatto decisioni di investimento prima dell’approvazione della legge di bilancio. Infine, si teme una “disparità fiscale poiché immobili simili per tipologia e ubicazione potrebbero essere tassati in modo diverso, penalizzando ingiustamente coloro che hanno investito in miglioramenti energetici e strutturali”.

Le perplessità evidenziate, ha ricordato Del Barba, sono state già espresse dai rappresentanti di alcune categorie coinvolte, come agenti immobiliari e geometri, ma anche dal Notariato.

Nella risposta a Montecitorio il titolare del Mef ha rimandato al mittente tutte le critiche, spiegando che le nuove norme si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024, risolvendo così il tema della retroattività, e senza diversa tassazione per immobili simili.

Questo perché, secondo Giorgetti, la “parità di condizioni” va considerata all’inizio, cioè nel momento in cui si accede al superbonus, e non alla fine, cioè quando si cede l’immobile.

Cambiando l’ordine dei fattori, comunque, il risultato non cambia visto che, “a parità di condizioni finali”, vanno tassati coloro che “hanno fruito di un importante beneficio fiscale rappresentato dal mancato sostenimento delle spese per la realizzazione degli interventi, in quanto hanno optato per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito”.

In conclusione, ha spiegato il ministro, “ritengo che la disciplina introdotta, lungi dal generare una disparità di trattamento fiscale, sia piuttosto diretta a evitare ingiustificati vantaggi per chi ha potuto usufruire di un aumento di valore dell’immobile per effetto di quello che è stato un generosissimo contributo da parte dello Stato”.

Il mese scorso, si ricorda, Giorgetti aveva annunciato controlli sugli stabili agevolati, con i relativi valori catastali che “saranno rivisti per quegli immobili che hanno conseguito un miglioramento strutturale”.

A tal proposito sono emersi alcuni dati sull’attività dell’Agenzia delle Entrate, riportati dalla società assicurativa Gruppopiù e dall’Associazione dei geometri fiscalisti Agefis sui canali social: “Nel 2023 l’Agenzia ha intensificato le verifiche sui crediti d’imposta legati ai bonus edilizi con un incremento del 15% rispetto al 2022. Sono state riscontrate irregolarità nel 20% delle pratiche analizzate, segnalando la necessità di una maggiore attenzione”.

Sui controlli catastali le Entrate hanno effettuato oltre 50.000 verifiche, “rilevando discrepanze nel 12% dei casi, con conseguenti rettifiche e sanzioni. Le sanzioni medie elevate hanno raggiunto valori che oscillano tra 5.000 e 10.000 euro per i casi più complessi, un dato che mette in evidenza l’importanza di una gestione corretta e prudente delle operazioni edilizie”.

I chiarimenti delle Entrate su plusvalenze e successioni

Esiste una casistica specifica su cui ha fatto chiarezza l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 208/2024 a un interpello (testo in basso).

In caso di cessione di immobile ricevuto in parte per successione e sottoposto a interventi con superbonus effettuati da non più di dieci anni, “ai fini dell’imponibilità della plusvalenza realizzata è necessario distinguere tra la quota pervenuta per successione, che è esclusa dalla tassazione, e quella riferibile alla parte acquistata a titolo oneroso, che è imponibile”, anche nel caso di lavori su parti comuni.

Le critiche a Giorgetti e il percorso mancato degli emendamenti

Le repliche alle parole del ministro Giorgetti sono arrivate a stretto giro anche fuori dalla Camera. Fimaa-Confcommercio, che rappresenta il comparto della mediazione, tra cui gli agenti immobiliari, ha espresso “forte perplessità”.

Le spiegazioni “lasciano irrisolti troppi interrogativi sulle ripercussioni di questa normativa, che rischia di frenare un mercato fondamentale per l’economia italiana e mina la fiducia tra cittadini e Amministrazione”, secondo il vicepresidente della federazione, Maurizio Pezzetta. “Serve un intervento più equo per proteggere un settore che vale oltre il 20% del nostro Pil. Confidiamo in un dialogo costruttivo con Giorgetti”.

La stessa Fimaa ricorda che si era provato a intervenire sulla questione con un emendamento al Ddl di conversione in legge del decreto fiscale, attualmente all’esame del Senato. La proposta di modifica a firma Mennuni (FdI) riduceva la portata della legge di bilancio sulle cessioni, ma alla fine è stata dichiarata inammissibile durante l’esame del testo in V commissione di Palazzo Madama.

Il Mef sulle forniture nell’avanzamento lavori

I lavori della Camera si sono concentrati sul superbonus anche il 12 novembre in commissione Finanze.

In particolare, la sottosegretaria al Mef Sandra Savino ha risposto a un’interrogazione M5S sui criteri di elaborazione dello stato di avanzamento lavori (Sal) ai fini dell’agevolazione (i testi in basso).

L’interrogante, Agostino Santillo, chiedeva di “considerare le forniture a piè d’opera, regolarmente fatturate e pagate nonché eseguite in cantiere”, utili al raggiungimento della percentuale minima di avanzamento richiesta dalle norme sul superbonus.

Anche in questo caso non sono arrivate aperture dal dicastero, confermando come sia possibile includere nel Sal “solo le prestazioni effettivamente realizzate in cantiere”, ai sensi del dl 17 maggio 2022, n. 50.

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