Proroga al 30 settembre 2023 della scadenza della detrazione per i lavori nelle villette, possibilità di ripartire l’agevolazione in 10 anni, estensione del bonus fiscale per gli impianti fotovoltaici con eventuali accumuli integrati anche alle Onlus, Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps).
Sono alcune delle principali novità che riguardano il Superbonus, previste dalle più recenti disposizioni normative (decreto Aiuti quater, legge di bilancio 2023, decreto cessioni 11/2023).
Con la circolare 13/E pubblicata ieri, martedì 13 giugno, l’Agenzia delle entrate fornisce tutti i chiarimenti sulle nuove norme.
Villette
Per quanto riguarda gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti (tra cui soprattutto le “villette”), il dl 11/2023 ha prorogato al 30 settembre 2023 la possibilità di utilizzare la detrazione al 110% a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, l’ammontare dei lavori effettuati sia almeno pari al 30% dell’intervento complessivo.
Fotovoltaico
Fra le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2023, la circolare segnala l’estensione dell’ambito applicativo del Superbonus per il fotovoltaico, prevedendo che possono fruire di tale detrazione anche le Onlus, le Odv e le Aps che provvedono a installare impianti fotovoltaici in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili ove sono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli.
L’agevolazione spetta anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti FV.
Condomìni
A seguito delle modifiche apportate dal decreto Aiuti quater, è previsto che per gli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni e dalle Onlus, Odv e Aps, il Superbonus scenda al 90% per le spese sostenute nel 2023.
L’Agenzia chiarisce che la Legge di Bilancio 2023 ha stabilito che queste modifiche non si applicano agli interventi:
- diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022;
- effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022;
- effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022;
- comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Al ricorrere di tali condizioni, continuerà ad essere applicata l’aliquota di detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nel 2024 e del 65% per quelle sostenute nel 2025.
Secondo la circolare, spiega ancora l’Agenzia sul suo organo ufficiale Fisco Oggi, il rispetto di tali condizioni va verificato con riferimento ai soli interventi trainanti, producendo effetto anche per la disciplina applicabile agli interventi trainati.
Inoltre, la presentazione di un progetto in variante alla Cila (ad esempio, cambiamenti dell’impresa incaricata dei lavori o del committente dei lavori, o la realizzazione di interventi non previsti nella Cila originaria) e l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti.
Lavori avviati da gennaio 2023
Per quanto riguarda, invece, gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro.
Si chiarisce poi che:
- per “interventi avviati” a decorrere dal 1° gennaio 2023 debbano intendersi i lavori “iniziati” da tale data (qualora la Cila sia stata presentata a decorrere dal 1° gennaio 2023 e la data di inizio lavori indicata nella medesima Cila sia successiva al 31 dicembre 2022 ovvero la comunicazione sia antecedente al 1° gennaio 2023 purché il contribuente sia in grado di dimostrare che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023);
- il diritto di proprietà o la titolarità di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare deve sussistere al momento di avvio dei lavori;
- l’immobile su cui sono eseguiti i lavori deve essere adibito ad abitazione principale del contribuente al più tardi al termine dei lavori;
- ai fini del calcolo del reddito di riferimento si tiene conto del coniuge o del componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia, del convivente, dei figli e dei familiari che risultano a carico nell’anno precedente al sostenimento della spesa.
Con riferimento agli interventi effettuati su edifici condominiali, nei quali la prevalenza della proprietà dell’immobile sia riferibile agli Iacp, la circolare precisa che può trovare applicazione la disciplina prevista per tali istituti ed enti, fruendo della detrazione del 110% per le spese sostenute fino al 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Altri chiarimenti
Altra novità è la proroga della detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 con riferimento agli interventi effettuati da Onlus, Odv e Aps, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali.
Si chiarisce, infine, che il decreto 11/2023 ha previsto la possibilità, per il contribuente, per le spese sostenute nell’anno 2022, di ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro anni. Tale nuova ripartizione decorre dal periodo d’imposta 2023.
- Circolare delle Entrate (pdf)