Gli acquirenti delle case antisismiche demolite e ricostruite possono beneficiare del Superbonus anche se – in presenza di tutti gli altri requisiti – sono in possesso di un’asseverazione predisposta con il modello previgente.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate in risposta a una società che ha acquistato il 1° settembre 2020 una parte di un’unità immobiliare demolita e ricostruita, con ampliamento rispetto alla metratura preesistente. In questo caso l’asseverazione del rischio antisismico era stata eseguita secondo il previgente modello del 2017.
Le Entrate hanno spiegato che la società potrà fruire del Superbonus in quanto “non è rilevante il fatto che l‘asseverazione del progettista per la riduzione del rischio sismico e l’attestazione del direttore dei lavori siano state predisposte sulla base del previgente decreto n. 58/2017 del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel caso in questione, non va attestata ai fini della maxi-detrazione la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati“.
Il seguente documento è riservato agli abbonati a QualEnergia.it PRO:
Prova gratis il servizio per 10 giorni o abbonati subito a QualEnergia.it PRO
Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it