Superbonus e abusi edilizi, il chiarimento del ministero

Risposte dal ministero dell’Economia e delle Finanze anche su limite unità immobiliari, massimali per solare e sonde geotermiche, montascale.

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La maxi detrazione fiscale del 110% si può utilizzare anche in edifici che potrebbero avere degli abusi edilizi.

A ribadirlo il ministero dell’Economia e delle Finanze, in una risposta a un’interrogazione parlamentare alla Camera nella quale ha chiarito altri dubbi sul Superbonus, in particolare sul limite di unità immobiliari incentivabili, la detraibilità di montascale e di sonde geotermiche (testo in basso).

Abusi edilizi

Sugli edifici con abusi edilizi, l’interrogazione chiedeva chiarimenti sulla possibilità di accedere al Superbonus per un condominio insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza.

La risposta del MEF è : gli interventi oggetto del Superbonus – si spiega – sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo (art. 9-bis, comma 1-bis, DPR 6 giugno 2021, n. 380).

La novità, ricordiamo, è stata introdotta con il cosiddetto decreto Semplificazioni (dl 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) che ha modificato il comma 3-ter della norma istitutiva della detrazione del 110%, l’articolo 119 del dl 34 del 2020.

Limite unità immobiliari

Un altro dubbio posto dall’interrogazione era se, nella demolizione e ricostruzione di un immobile, un soggetto proprietario al 50 per cento che ha già utilizzato l’agevolazione del Superbonus per la riqualificazione energetica di altri due immobili, possa aver comunque diritto all’agevolazione per un ulteriore immobile o se l’altro proprietario al 50 per cento possa comunque cumulare lo sgravio.

Nel caso in questione, di un soggetto che ha già utilizzato l’agevolazione per la riqualificazione energetica di due immobili – si spiega – questi non potrà fruire del Superbonus con riferimento ad interventi di riqualificazione energetica realizzati su un altro immobile di cui è comproprietario al 50 per cento.

L’altro comproprietario potrà invece fruire del Superbonus, in relazione alle spese sostenute, qualora non abbia, a sua volta, già fruito dell’agevolazione per interventi di efficienza energetica realizzati su altre due unità immobiliari.

Nella risposta in MEF ricorda infatti che il Superbonus si applica a un numero massimo di due unità immobiliari (comma 10, art. 119 dl 34/2020), limitazione che non vale per gli interventi di risparmio energetico sulle parti comuni e su quelli antisismici e che non non è correlata agli immobili oggetto degli interventi, bensì ai contribuenti interessati dall’agevolazione.

Montascale, pannelli solari e sonde geotermiche

Il MEF ha poi chiarito che si può di applicare il Superbonus, ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 119 del dl 34/2020, anche alle spese sostenute per l’installazione di montascale.

Le norme citate, si spiega, richiamano, ai fini dell’individuazione degli interventi agevolabili, l’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle imposte dirette, (DPR 22 dicembre 1986, n. 917): si tratta, tra gli altri, degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi.

Per effetto di tale richiamo, gli interventi in questione sono ammessi al Superbonus a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Uno specifico chiarimento in tal senso, annuncia il ministero, sarà contenuto in una circolare dell’Agenzia delle entrate in corso di predisposizione.

Il MEF ha poi risposto al dubbio del se, nei massimali di spesa previsti per i pannelli solari, possano essere ricomprese anche le spese per le sonde geotermiche per una pompa di calore: tra gli interventi cosiddetti «trainanti» oggetto del Superbonus – si spiega – rientrano anche quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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