Superbonus 110%: quando si può applicare al cappotto termico su singole unità immobiliari?

Nuovo chiarimento dell'Agenzia delle entrate.

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Dall’Agenzia delle entrate è arrivato un altro importante chiarimento che riguarda l’applicazione del superbonus del 110% agli interventi di cappotto termico sugli edifici.

Nelle ultime Faq pubblicate online, infatti, con riferimento alla possibilità di sfruttare il superbonus anche per realizzare un isolamento termico all’interno delle singole unità abitative di un condominio, l’agenzia ha spiegato che la detrazione (corsivo e neretti nostri) “spetta solo se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio medesimo e comporti il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio”.

In sostanza, per ottenere la maxi detrazione del 110%, si dovrebbe eseguire un intervento di isolamento termico sul singolo appartamento in modo da soddisfare entrambi i requisiti (25% della superficie disperdente lorda e miglioramento di due classi), riferite all’edificio condominiale nel suo complesso.

E nel caso delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi (ad esempio i cosiddetti “condomini orizzontali), si legge nelle Faq dell’Agenzia delle entrate, il Superbonus spetta anche se l’intervento di isolamento termico è realizzato sulla singola unità abitativa” ma resta fermo che “l’intervento deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’unità immobiliare oggetto di intervento e deve conseguire il miglioramento di due classi energetiche da dimostrare mediante apposite attestazioni di prestazione energetica”.

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Si veda anche:  Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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