Superbonus 110% e numero massimo di unità immobiliari, chiarimento delle Entrate

La limitazione non si applica per interventi antisismici o su parti comuni degli edifici.

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La limitazione sul numero massimo di unità immobiliari per le quali si può godere del Superbonus non si applica alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

A precisarlo è l’Agenzia delle entrate, rispondendo a un contribuente dal suo organo ufficiale Fisco Oggi.

La legge – si ricorda – ha posto un limite alle unità immobiliari in relazione alle quali lo stesso contribuente può usufruire delle detrazioni: per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, il Superbonus spetta per le spese sostenute per i lavori realizzati su un massimo di due unità immobiliari (articolo 19, comma 10 del decreto legge n. 34/2020).

Questa limitazione – prosegue la risposta – non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Inoltre, il limite numerico alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili non opera nel caso di interventi antisismici, che possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità. Per essi l’unico requisito richiesto è che gli immobili si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/2020).

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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