Se l’importo di una rata di detrazione spettante in un anno supera l’Irpef dovuta dal contribuente, questi non può godere dell’eccedenza nella dichiarazione dell’anno successivo: se non opta per cessione del credito o lo sconto in fattura, perde parte dell’incentivo.
Lo ricorda l’Agenzia delle entrate rispondendo a una domanda riguardo al Superbonus 110% sul suo organo ufficiale Fisco Oggi.
Come spiegato anche nella recente circolare n. 7/2021, sottolinea l’Agenzia, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In sostanza, il contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef lorda di ciascun anno. La quota annuale di detrazione che non trova capienza in tale imposta non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né può essere chiesta a rimborso.
Si ricorda, comunque, che il contribuente (anche incapiente) può optare, in alternativa alla fruizione della detrazione, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa o per il cosiddetto “sconto in fattura”. L’opzione può essere esercitata per tutte le rate di detrazione non ancora usufruite ed è irrevocabile.
Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it