Superbonus 110%, abitazione principale, condominio minimo e comodato d’uso gratuito

Un chiarimento dall’Agenzia delle entrate.

ADV
image_pdfimage_print

Se effettua degli interventi che ne hanno i requisiti, può accedere alla detrazione fiscale del 110% introdotta con il dl Rilancio anche chi risiede in una casa della quale ha solo il comodato d’uso, che però deve essere regolarmente registrato prima dell’avvio dei lavori.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate, rispondendo al dubbio di un contribuente (documento in basso).

Nel caso in questione, l’interpellante risiede in un appartamento in un edifico quadrifamiliare con un contratto di comodato d’uso gratuito, “stipulato in forma verbale e regolarmente registrato” e chiede se ha diritto al Superbonus per “sostituire l’attuale generatore di calore con una pompa di calore”, visto che – spiega nella domanda – il beneficio in questione “sembrerebbe limitato alle abitazioni principali”.

La risposta delle Entrate, come detto affermativa, rimanda al comma 10 della norma sul Superbonus (art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34) e ricorda che, grazie alle modifiche inrodotte in fase di conversione del decreto, non opera più la limitazione, in origine prevista, alle “singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale”, mentre è stato posto un limite al numero di unità immobiliari (massimo due) in relazione alle quali un medesimo soggetto può fruire delle detrazioni (limite che non vale nel caso di interventi antisismici).

Quanto alla questione del comodato, il riferimento è alla circolare 8 agosto 2020, n. 24/E che spiega che, ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

In particolare, i soggetti beneficiari, devono detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto – si legge nella risposta delle Entrate – l’istante potrà dunque fruire del Superbonus per la sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore che intende installare.

L’Agenzia precisa poi che, se l’immobile fa parte di un “condominio minimo“, ovvero di un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, si ha diritto alla detrazione del 110% solo se l’intervento del caso (la sostituzione di una caldaia con una pompa di calore) è eseguito congiuntamente con almeno uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del citato articolo 119 – cioè gli interventi trainanti quali isolamento, sostituzione dell’impianto di riscaldamento o lavori antisismici – effettuato sulle parti comuni condominiali e sempre che assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attesto di prestazione energetica.

Il seguente documento è riservato agli abbonati a QualEnergia.it PRO:

Prova gratis il servizio per 10 giorni o abbonati subito a QualEnergia.it PRO

Si veda anche:  Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

ADV
×