Stufe e caldaie a legna o pellet: le nuove restrizioni in Emilia Romagna e Lombardia

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Vietata la vendia delle meno efficienti, solo pellet certificato A1, possibili stop totali: le nuove regole previste dall'Accordo di Bacino Padano.

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A decorrere da primo ottobre 2018 sono entrate in vigore anche in Emilia Romagna e Lombardia le restrizioni previste dall’Accordo di Bacino Padano 2017 per il miglioramento della qualità dell’aria (vedi anche le restrizioni del Piemonte).

Vediamo come si declinano nelle due regioni le nuove misure.

In Emilia Romagna

Per l’Emilia Romagna – secondo quanto previsto dalla Dgr 25 settembre 2017, n. 1412 – ora nelle unità immobiliari dotate di sistema multi combustibile ubicate nei Comuni della regione i cui territori sono interamente ubicati a quota altimetrica inferiore ai 300 m, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, è vietato l’uso di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a “2 stelle” e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.

Dal primo ottobre 2019 invece il divieto verrà esteso ai generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”.

Nei Comuni i cui territori siano posti ad altitudini anche in parte superiori a 300 m – spiega poi una nota della Regione – i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto della suddetta quota cui si applica il presente divieto che, in caso di mancata individuazione, si applicherà a tutto il territorio comunale:

b) dal 1 ottobre 2018 è vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” e dal 1 gennaio 2020 è vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;

c) dal 1 ottobre 2018 è obbligatorio utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

d) dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, se nei giorni di controllo (lunedì e giovedì) si verifica l’avvenuto superamento continuativo nei quattro giorni antecedenti del valore limite giornaliero del PM10, i Comuni dell’agglomerato di Bologna e i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, della provincia in cui è avvenuto il superamento, si attengono alle seguenti prescrizioni adottando, anche con ordinanza urgente, le seguenti misure emergenziali di 1° livello, decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, aggiuntive rispetto a quanto previsto nel Piano:

i. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle”;

ii. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…) di combustioni all’aperto, anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

iii. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

iv. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;

v. potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

Se nei giorni di controllo, si verifica l’avvenuto superamento continuativo, nei 10 giorni antecedenti, del valore limite giornaliero del PM10, alle misure emergenziali di 1° livello si aggiunge il divieto, decorrente dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”.

Il dettaglio dei criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti è riportato al punto 1 dell’allegato 1 alla delibera, mentre la classificazione ambientale di riferimento per i generatori di calore alimentati con biomassa legnosa è indicata nell’allegato 2.

In Lombardia

Con la D.g.r. 18 settembre 2017 – n. X/7095 recante “Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e dell’accordo di programma di bacino Padano 2017”, la Lombardia stabilisce invece che i generatori di calore alimentati da biomassa legnosa possano essere mantenuti in esercizio se non inferiori alle seguenti classi di appartenenza:

  • «due stelle», per i generatori che saranno in esercizio dal primo ottobre 2018;
  • «tre stelle», per i generatori che saranno in esercizio dal 1 gennaio 2020.

Nello specifico, dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, è consentito solo l’utilizzo di pellet che rispetti le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.

Il provvedimento dispone inoltre il divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate per le classi di appartenenza “tre stelle” – per i generatori che verranno installati dall’1.10.2018 – e “quattro stelle”, per i generatori che verranno installati dall’1.1.2020.

La D.g.r. prevede infine tra le disposizioni regionali il ricorso ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, per assicurare il raggiungimento dei valori di cui all’allegato 3 del d.lgs. 28/2011 su tutto il territorio regionale, ad eccezione della zona classificata come C2, ai sensi della d.g.r. n. 2605/11. Tale disposizione è applicabile anche nell’ipotesi di ristrutturazione rilevante degli edifici, come definita all’art. 2, lett. m), del d.lgs. 28/2011.

Infine, viene disposto di non incentivare gli interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nei provvedimenti regionali di prossima emanazione di utilizzo dei fondi strutturali finalizzati all’efficientamento energetico, nel territorio regionale ad eccezione della zona classificata come C2.

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