Stufe a legna e pellet hanno diritto al Superbonus? Chiarimenti su impianti termici e detrazione del 110%

Caldaie, riscaldamento a pavimento, condizionatori e altro tra gli interventi che possono essere agevolati.

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Tra i tanti dubbi che circondano la corretta applicazione del superbonus del 110% in edilizia, diversi riguardano gli impianti termici.

Molti ad esempio si chiedono se  stufe a legna/pellet,  caminetti e termocamini accedano agli incentivi: sì, grazie alla nuova definizione normativa introdotta dal decreto legislativo 48/2020, sono ora considerati “impianti di riscaldamento” e quindi possono accedere al superbonus.

A patto, si precisa nelle FAQ pubblicate recentemente dal MEF, che ci sia un salto di due classi energetiche dell’edificio prima/dopo gli interventi con relativo conseguimento di un risparmio energetico rispetto alla situazione di partenza.

Resta poi il problema dell’APE (Attestato di prestazione energetica), spiega il ministero nelle FAQ, perché in presenza di camini e stufe a legna, il calcolo da parte dei tecnici potrebbe essere complesso e richiedere il ricorso a calcoli standard e simulazioni.

Un secondo chiarimento riguarda la possibilità di sostituire i climatizzatori come intervento “trainato” nell’ambito del superbonus.

La normativa, evidenzia il documento ministeriale, non fa esplicito riferimento ai condizionatori, né includendoli né escludendoli, pertanto si può dedurre, scrive il ministero, che se vengono rispettati i requisiti previsti dal D. Lgs. 192/05, come modificato dal D. Lgs. 48/2020 per la definizione di “impianti di riscaldamento”, si possa effettuare la sostituzione dei climatizzatori con il superbonus.

Le FAQ poi precisano che si può ottenere il superbonus del 110% per:

  • le spese sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento, ad esempio le spese per demolire il pavimento e posare successivamente il nuovo pavimento, se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento;
  • cambiare la vecchia caldaia con una caldaia a condensazione di classe energetica A e la contemporanea sostituzione dei serramenti.

In quest’ultimo caso – caldaia e serramenti – il ministero precisa che quando si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, si ha diritto al superbonus al 110%, trattandosi di un intervento cosiddetto “trainante”.

Anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione al 110% (intervento cosiddetto “trainato”) se realizzato congiuntamente all’intervento trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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