Start-up e Pmi innovative, gli incentivi del Dl Rilancio

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Le misure del decreto convertito in legge spiegate dall' Agenzia delle entrate

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Il Dl “Rilancio”, convertito nella legge n. 77/2020, con l’articolo 38, ha introdotto, a partire dal 19 maggio 2020, una nuova detrazione fiscale del 50%, in regime “de minimis”, per i soggetti Irpef che investono nel capitale sociale di start-up e Pmi innovative.

Inoltre, per queste ultime è stato innalzato, da 100mila a 300mila euro annui, l’investimento massimo agevolabile ed è stato stabilito che la detrazione del 50% spetta in via prioritaria rispetto alla detrazione ordinaria del 30 per cento. Il che implica una potenziale cumulabilità dei due incentivi per le somme investite in eccesso rispetto ai 300mila euro standard.

Queste misure sono oggetto di un approfondimento, pubblicato dall’Agenzia delle entrate sul suo organo ufficiale Fisco oggi.

Obiettivo della norma è rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, potenziando lo “Smart&Start Italia”, principale strumento agevolativo nazionale, peraltro già in vigore da anni e più volte modificato, rivolto a tale specifica tipologia di imprese.

In sostanza – spiega l’Agenzia – il rafforzamento segue due vie: da un lato è previsto un incremento della dotazione finanziaria della misura (comma 1), dall’altro, se ne estende la capacità di azione (comma 2).

Misure di sostegno dalla nascita fino alla stabilizzazione della nuova start-up

Si è deciso di estendere l’ambito di intervento dello “Smart&Start Italia”, permettendo alle startup meritevoli di consolidare il proprio sviluppo attraverso apporti in termini di capitale proprio, anche da parte di investitori privati e istituzionali. Al riguardo, spetterà al ministero dello Sviluppo economico disciplinare, mediante decreto, le nuove modalità di intervento. In particolare, in merito alla conversione del prestito “Smart&Start Italia” a talune condizioni di capitalizzazione delle imprese in modo da costituire un valido incentivo idoneo a favorire l’ingresso di privati nel capitale sociale.

In sostanza, il nuovo strumento agevolativo, una volta rivisto nei dettagli, potrà consentire la conversione del debito in uno strumento partecipativo, accompagnato dall’ingresso nel capitale sociale di un investitore e/o aumento del capitale stesso, la cui restituzione sarà legata al rendimento aziendale. Grazie a questa operazione potrà essere sostenuta la patrimonializzazione della startup assicurando la liquidità necessaria per poter sviluppare il proprio business.

Favorire l’emergere delle startup come collante dell’innovazione, non soltanto motore

La norma prevede poi, al comma 2, l’attivazione di una nuova linea di intervento volta a facilitare l’incontro tra start-up innovative e sistema degli incubatori, acceleratori, università, innovation hub eccetera, attraverso un contributo a fondo perduto per l’acquisizione dei servizi prestati da tali soggetti e per il rafforzamento patrimoniale della start-up innovative, incentivando, in una fase successiva al percorso di incubazione/accelerazione, anche l’investimento nelle start-up da parte di investitori qualificati (cosiddetta misura “Smart Money”).

La concessione di tali contributi, da corrispondere ai sensi del regolamento generale “de minimis” (regolamento Ue n. 1407/2013), sarà anch’essa disciplinata con apposito decreto del ministero dello Sviluppo economico.

Agevolazioni dalla taglia più smart

Numerose le novità elencate nei commi successivi. In particolare, quelli da 9 a 11 introducono, a partire dal 19 maggio 2020, un regime fiscale agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche che investono in start-up o in Pmi innovative.

Si tratta di una detrazione d’imposta pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente o, in alternativa, per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100mila euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. La medesima detrazione d’imposta vale anche per i contribuenti che investono in Pmi innovative.

Ricapitolando, la finalità della misura è di stimolare investimenti di importo limitato che sono parte essenziale del ciclo di vita di una start-up innovativa, sia nelle fasi iniziali, che nel suo passaggio a Pmi innovativa, una volta decorsi i 5 anni dall’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese.

Inoltre, proprio perché rivolta esclusivamente a investitori persone fisiche, la misura completa e integra il quadro delle norme volte a stimolare la partecipazione al capitale delle start-up e delle Pmi innovative, che attualmente si fonda su due pilastri:

  • gli incentivi fiscali per investimenti effettuati da persone fisiche e giuridiche in startup e Pmi innovative, che si focalizza su un taglio di investimenti più elevato – agevolazioni fiscali del 30% fino a 1 milione di euro per le persone fisiche e del 30% fino a 1,8 milioni di euro per le persone giuridiche
  • il Fondo nazionale di innovazione, che interviene con investimenti diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative con Fondi generalisti, verticali o Fondi di fondi, a supporto di start-up, scale-up e Pmi innovative.

Maggiore appeal anche per gli investimenti in Pmi innovative

Non solo start-up. Infatti, come già accennato, a decorrere dal 19 maggio 2020, anche le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più Pmi innovative potranno beneficiare di una detrazione Irpef pari al 50% della somma investita.

Il beneficio è riconosciuto anche nel caso di investimento effettuato attraverso azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, che investono prevalentemente in Pmi innovative.
Naturalmente, la detrazione si applica alle Pmi innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento.

L’investimento massimo agevolabile, in ciascun periodo d’imposta, non può essere superiore a 300mila euro – si rammenta che prima della conversione in legge del “Rilancio” la soglia era pari a 100mila euro – e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di  restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Sì alla cumulabilità delle agevolazioni per le Pmi

Per tali aziende, la detrazione del 50% spetta prioritariamente rispetto a quella base del 30 per cento. In questo modo, gli incentivi potranno essere cumulati, beneficiando della detrazione del 50% per investimenti fino a 300mila euro, e del 30% per l’eccedenza. Vale sempre il Regolamento Ue n. 1407/2013 sugli aiuti “de minimis”.

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