Sono operative da questa mattina (10 marzo 2020) le nuove misure del DPCM del 9 marzo 2020 per contenere la diffusione del coronavirus in Italia: in sostanza, il decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, estende a tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile i provvedimenti del DPCM che aveva istituito la “zona rossa” in Lombardia e altre 14 province del nord.
Più in dettaglio, il provvedimento precisa che in tutto il paese è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono sospese tutte le manifestazioni sportive in luoghi pubblici e privati.
Quando e come sono possibili gli spostamenti?
Il decreto, battezzato “Io resto a casa” dallo stesso premier Conte, prevede che le persone si possano spostare solamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, portando con sé un’autocertificazione.
Il modulo da utilizzare è quello relativo al decreto dell’8 marzo con le indicazioni per il contenimento del contagio nella zona rossa lombarda e nelle altre province, la cui validità è estesa a tutto il territorio nazionale.
È bene precisare che la veridicità dell’autocertificazione potrà essere verificata anche con successivi controlli e che in caso di dichiarazioni false scatterà la denuncia per inosservanza del provvedimento dell’autorità (art. 650 del codice penale) punita con l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206 euro se il fatto non costituisce un più grave reato.
Per quanto riguarda i trasporti delle merci, ricordiamo che il ministero dello Sviluppo economico aveva già precisato, con riferimento alle zone rosse in Lombardia e nelle altre province, che le misure non si applicano al transito e trasporto merci.
In sostanza, continuano a essere permessi gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro così come la consegna o il prelievo delle merci su tutto il territorio nazionale.
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