Target nazionali, trasporti, biomasse: il d.lgs Red III è in Gazzetta

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L'Italia recepisce ufficialmente la direttiva europea sulle rinnovabili, introducendo l'obiettivo di raggiungere quota 39,4% dei consumi finali lordi di energia soddisfatti da Fer entro il 2030. Il testo in Gazzetta e il riepilogo delle principali novità.

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio del D.Lgs Red III (link in basso), l’Italia ha finalmente completato il recepimento dell’ultima direttiva (UE) 2023/2413 sulle rinnovabili, sul quale aveva accumulato un ritardo che le era costato l’avvio di una procedura di infrazione.

Il testo del d.lgs. 9 gennaio 2026 n. 5 era stato licenziato dal Consiglio dei ministri lo scorso 29 dicembre lasciando aperti alcuni interrogativi, come ad esempio l’inserimento di un nuovo obiettivo vincolante sulla quota di fonti rinnovabili nei consumi finali del settore dei trasporti, oppure l’aggiornamento degli obiettivi nazionali al 2030 per quanto riguarda la quota Fer sui consumi finali lordi.

Il provvedimento interviene in entrambi gli ambiti, ma non si limita a un semplice aggiornamento delle tabelle di marcia, bensì rappresenta una riforma sistemica che modifica il D.Lgs. 199/2021 (recepimento della Red II) in ambiti come riscaldamento e raffrescamento, industria, biomasse, infrastrutture di ricarica, edilizia. Vediamone i principali punti.

Obiettivo nazionale e settori energivori

La macro-novità riguarda il nuovo e ambizioso traguardo nazionale di raggiungere, entro il 2030, quota 39,4% dei consumi finali lordi di energia soddisfatti da fonti rinnovabili.

Accanto al target generale, il legislatore ha anche declinato obiettivi indicativi per i settori energivori. Nel comparto del riscaldamento e raffrescamento, ad esempio, la curva di crescita delle rinnovabili dovrà garantire un incremento annuale dell’1,1% nel quinquennio 2026-2030 (era lo 0,8% fino al 2025).

Ancora più sfidante la prospettiva per il parco immobiliare: entro la fine del decennio, l’obiettivo relativo alla quota di energia rinnovabile prodotta negli edifici o nelle loro vicinanze, tenendo conto anche dell’energia rinnovabile proveniente da rete, dovrà essere pari ad almeno il 40,1%.

Gli allegati tecnici in fondo al decreto consolidano inoltre alcuni paletti sempre relativi all’edilizia: nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni rilevanti, le fonti rinnovabili dovranno coprire il 60% del fabbisogno per l’acqua calda sanitaria e per il totale dei servizi (inclusi climatizzazione estiva e invernale).

Intanto l’accesso agli incentivi per generatori termici e pompe di calore viene vincolato a standard di efficienza più elevati, allineati ai regolamenti europei di ecodesign, spingendo il mercato verso macchine ad altissima prestazione.

Per l’industria viene invece prolungato l’obbligo di incremento annuo della quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici dell’1,6%.

Allo stesso tempo, si fissano paletti industriali sulla nuova generazione: il 5% della nuova potenza installata al 2030 dovrà derivare da tecnologie innovative, segnalando la volontà di stimolare il mercato con la ricerca e sviluppo.

Per “tecnologie innovative” il decreto intende “una tecnologia per la generazione di energia rinnovabile che migliora, almeno in un modo, una tecnologia rinnovabile di punta comparabile o che rende sfruttabile una tecnologia per l’energia rinnovabile che non sia pienamente commercializzata o che comporta un chiaro livello di rischio”.

Le novità per i trasporti

Per quanto riguarda i trasporti, invece, il testo impone ai fornitori di combustibili destinati al settore l’obbligo di conseguire, entro la fine del decennio, una quota almeno pari al 29% di fonti rinnovabili sul consumo finale di energia, calcolata sulla base del contenuto energetico.

Rientrano in questo ambito biocarburanti, biometano e biogas per i trasporti, anche se immessi nelle reti nazionali di trasporto e distribuzione del gas, combustibili rinnovabili di origine non biologica e carburanti da carbonio riciclato immessi in consumo nel settore trasporti, compresi i bunkeraggi marittimi internazionali, nonché il contributo dell’energia elettrica da fonti rinnovabili immessa in consumo.

Il decreto interviene anche sulla mobilità elettrica, guardando all’integrazione con la rete. Dal 30 giugno 2026 scatterà l’obbligo di dotare di funzionalità di “ricarica intelligente” tutti i punti di ricarica standard non accessibili al pubblico.

La disposizione pone le basi regolatorie per la tecnologia vehicle-to-grid (V2G), rendendo possibile la ricarica bidirezionale, e introduce specifici obblighi di trasparenza informativa a tutela degli utenti finali: i proprietari di veicoli elettrici devono poter accedere, senza oneri e in tempo reale, ai dati relativi allo stato di carica (SoC) e allo stato di salute (SoH) delle batterie, informazioni determinanti ai fini della valutazione del valore residuo del veicolo (Auto elettriche, quanto si degradano davvero le batterie?). Queste ultime disposizioni, chiariamo, scatteranno con il decreto attuativo che arriverà entro 12 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs Red III.

Ancora, un’altra novità rilevante riguarda i proventi Ets: da quest’anno una quota sarà prioritariamente destinata a incentivi per combustibili rinnovabili non biologici, incluso l’idrogeno rinnovabile, nell’industria e nel settore dei trasporti.

Biomasse: criterio “a cascata”

Il testo introduce poi principi sull’uso della biomassa legnosa, fondati sul criterio dell’uso “a cascata” e sulla gerarchia dei rifiuti, con forti limitazioni alla concessione di nuovi incentivi per impianti elettrici alimentati esclusivamente a biomassa forestale e con il divieto di sostegno per l’uso energetico di legname di qualità industriale.

Sono previste deroghe motivate, legate in particolare alla sicurezza dell’approvvigionamento, a specifiche condizioni territoriali o all’impiego di sistemi di cattura e stoccaggio della CO₂, con obblighi di trasparenza e notifica alla Commissione europea. Inoltre, i criteri di sostenibilità diventano tassativi: divieto assoluto di approvvigionamento da foreste primarie, boschi vetusti o terreni ad alta biodiversità.

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