La realizzazione di un serra bioclimatica non è un intervento agevolato dalle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, il cosiddetto Ecobonus (ex legge 296/2006), ma rientrano nell’agevolazione del 50% prevista per le ristrutturazioni edilizie, il cosiddetto Bonus casa (Art. 16 bis, lettera h, del DPR 917/86).
A precisarlo è il laboratorio DUEE-SPS-SAP dell’Enea, che ha tra i compiti istituzionali la gestione delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
Nella pagina informativa dell’Agenzia nazionale dedicata alle detrazioni – segnala una nota Enea – è presente l’elenco degli interventi ammessi alle varie detrazioni (vedi link).
In particolare, si ricorda, gli interventi previsti dall’ecobonus riguardano, con l’eccezione delle schermature solari, gli elementi strutturali dell’involucro edilizio che racchiude gli ambienti riscaldati. Non vi rientra, pertanto, la serra bioclimatica che delimita, invece, un ambiente freddo.
La serra bioclimatica, inoltre, non è assimilabile alle schermature solari e neanche alla sostituzione di un serramento per i seguenti motivi:
- per le “schermature solari” è richiesto che esse siano “mobili” e le serre solari non lo sono; A questo link il vademecum su questo intervento.
- per i serramenti è ammesso l’intervento di “sostituzione” e non la nuova installazione; A questo link il vademecum su questo intervento.
Consulta anche la raccolta di QualEnergia.it “Tutto sulle detrazioni fiscali“