Ristrutturazione di un sottotetto: quando si ha diritto al Superbonus e quando alla detrazione del 50%

Il chiarimento delle Entrate.

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Isolamento termico e rifacimento del tetto possono valere quale intervento “trainante” per avere il Superbonu al 110%, anche in un sottotetto non abitabile, a condizione che a progetto realizzato venga accatastato come abitazione, A/2.

Eseguendo questi lavori, si ha diritto al 110% anche per altri interventi “trainati” quali impianto fotovoltaico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione e di serramenti e di infissi.

Per demolizione e ricostruzione delle pareti esistenti con ridistribuzione interna dei locali, invece, si avrà diritto solo alla detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie.

Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate a un contribuente (risposta in basso).

L’interpello riguarda il caso di due unità immobiliari accatastate C/2 (magazzini e locali di deposito) situate nel sottotetto riscaldato ma non abitabile di un edificio composto da altre tre unità immobiliari riscaldate di categoria A/2 (abitazione tipo civile) che, tramite demolizione e ricostruzione delle sole pareti interne, si vogliono far diventare un unico immobile abitativo A/2 con un aumento della volumetria del 10% rispetto a quella preesistente.

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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