Quale futuro per le biomasse legnose con la direttiva Red 3?

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Incentivi, tracciabilità, filiere: una panoramica delle tante incognite per questo settore delle fonti rinnovabili, alla luce del testo votato a Strasburgo e in attesa dei prossimi negoziati a livello Ue.

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Uno dei punti più controversi della nuova direttiva sulle fonti rinnovabili, la Red 3 (Renewable energy directive) approvata in plenaria dal Parlamento Ue lo scorso 14 settembre, riguarda il futuro utilizzo delle biomasse legnose a fini energetici.

Gli eurodeputati hanno votato alcuni emendamenti di compromesso tra chi punta a eliminare del tutto gli incentivi per la produzione di energia con biomasse legnose primarie (oltre 120 Ong ambientaliste europee) e chi invece intende promuovere il più possibile le bioenergie, tra cui Bioenergy Europe, associazione che rappresenta gli operatori Ue del settore.

Quali sono le novità più importanti e i possibili impatti sui meccanismi italiani di incentivazione?

Ne abbiamo parlato con Vanessa Gallo, segretaria nazionale Fiper (Federazione di produttori di energia da fonti rinnovabili) e membro del board di Bioenergy Europe.

È bene precisare che la direttiva passerà al vaglio del cosiddetto “trilogo”, il negoziato tra Commissione, Consiglio e Parlamento per definire il testo finale, che quindi potrà subire ulteriori modifiche rispetto alla versione attuale.

Innanzitutto, spiega Gallo, la Red 3 uscita da Strasburgo stabilisce che dal 2026 gli Stati membri non possono più concedere alcun incentivo alla produzione di elettricità da biomassa primaria forestale, in impianti per la produzione di sola energia elettrica (con poche eccezioni, tra cui impianti esistenti, alla data di entrata in vigore della direttiva, per i quali non sono possibili modifiche in direzione della cogenerazione).

Per biomassa primaria, sottolinea Gallo, si intende tutta la legna proveniente dai tagli effettuati nei boschi e nelle foreste, anche dai tagli necessari a ridurre gli accrescimenti per la corretta gestione forestale.

Il testo della direttiva, infatti, fornisce questa definizione di biomassa legnosa primaria (corsivo e neretti nostri):

tutto il legname tondo abbattuto o altrimenti raccolto e rimosso”, quindi comprende “tutto il legname ottenuto da rimozioni, ossia le quantità rimosse dalle foreste, compreso il legname recuperato a causa della mortalità naturale e da abbattimenti e disboscamenti. Include tutto il legname rimosso con o senza corteccia, compreso il legname rimosso nella sua forma tonda, o spaccato, grossolanamente squadrato o in altre forme, ad esempio rami, radici, ceppi e nodi (laddove essi siano raccolti) e il legname grossolanamente sagomato o appuntito”.

Ci sono però delle esenzioni: la legna proveniente da alberi tagliati per la prevenzione degli incendi, da foreste colpite da disastri naturali o parassiti, da alberi abbattuti per garantire la sicurezza stradale. Questi tipi di biomassa legnosa potranno continuare a beneficiare di eventuali incentivi.

Quindi la direttiva fissa un tetto qualitativo al tipo di biomassa utilizzable a scopo energetico, per poter ottenere qualche forma di sostegno pubblico.

Ciò significa che in Italia gli impianti che stanno arrivando a fine incentivo (parliamo, ad esempio, degli ex certificati verdi), in base al testo approvato dal Parlamento Ue, non potranno più ottenere incentivi, se non useranno esclusivamente le biomasse primarie previste dalle eccezioni della direttiva.

E lo stesso vale per gli impianti nuovi.

È anche previsto che gli Stati membri non concedano incentivi per produrre energia con tronchi da sega e da impiallacciatura, ceppi e radici.

Il vincolo sulla qualità della biomassa primaria comporta anche la necessità di certificare la provenienza della legna secondo i nuovi parametri. Tuttavia, potrebbe essere complesso, evidenzia Gallo, attestare che una certa quantità di legna proviene effettivamente ed esclusivamente da tagli di alberi “ammessi” ai sensi della nuova direttiva.

Restano quindi delle incertezze: i fornitori di biomassa riusciranno a mantenere un livello adeguato di offerta sul mercato? I prezzi aumenteranno, e di quanto? Quali saranno i criteri per garantire la tracciabilità della biomassa secondo la nuova definizione data dalla Red 3?

La direttiva, inoltre, prosegue la segretaria nazionale Fiper, fissa un tetto quantitativo al contributo complessivo della biomassa legnosa primaria per il raggiungimento degli obiettivi Ue sulle rinnovabili al 2030. Il cap è pari al consumo medio di tale biomassa nel periodo 2017-2022.

In sostanza, spiega Gallo, questa norma penalizza Paesi come il nostro, dove ci sarebbe un ampio margine di crescita per il settore delle biomasse, se si adottassero diffusamente le migliori pratiche per la gestione forestale e per gli utilizzi “a cascata” del legno nelle diverse filiere, a fini produttivi-industriali oltre che energetici.

Il rischio quindi è di mettere in difficoltà tutta la filiera del legno, non solo quella del legno-energia.

Un altro vincolo introdotto dalla Red 3 è un abbassamento da 20 MW a 7,5 MW della taglia degli impianti a biomassa (che producono elettricità, riscaldamento e raffrescamento), che devono soddisfare i vari criteri di sostenibilità su emissioni di gas-serra e tracciabilità della materia prima.

E questo comporterà ulteriori costi e aggravi burocratici per ottenere le necessarie certificazioni.

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