Modifiche unilaterali contratti luce-gas, tutti i chiarimenti su cosa è lecito e cosa non lo è

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Arera e Antitrust intervengono in seguito alle segnalazioni dei consumatori sulle violazioni del decreto Aiuti bis (art. 3).

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Le imprese di vendita possono modificare in modo unilaterale i contratti di fornitura di elettricità e gas solamente a ben specifiche condizioni, come previsto dal decreto Aiuti bis (art. 3).

Tuttavia, alle autorità competenti (Arera e Antitrust) sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei consumatori, su comportamenti dei fornitori energetici che possono configurarsi come pratiche commerciali scorrette o violazioni delle norme, sottolinea una nota congiunta.

Ricordiamo che il dl Aiuti bis 115/2022 ha sospeso ogni efficacia, fino al 30 aprile 2023, delle clausole contrattuali che consentono ai fornitori di energia di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto che riguardano la definizione del prezzo “ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”.

La norma stabilisce poi che, sempre fino al 30 aprile 2023, sono inefficaci i preavvisi comunicati per queste stesse finalità prima della data di entrata in vigore del decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Arera e Antitrust quindi hanno riassunto il quadro complessivo delle regole, distinguendo tra diverse casistiche.

In sintesi:

  • i venditori non possono variare in modo unilaterale i prezzi (fino al 30 aprile 2023) in base alle clausole contrattuali che prevedono tale possibilità;
  • i venditori possono attuare modifiche o aggiornamenti delle condizioni economiche se queste sono già previste dalle condizioni contrattuali al momento della stipula;
  • il rinnovo delle offerte Placet non rientra nel campo di applicazione del dl Aiuti bis;
  • i venditori non possono recedere con effetto immediato dai contratti (serve un preavviso di almeno 6 mesi);
  • per risolvere un contratto per eccessiva onerosità serve la pronuncia di un giudice.

Tutti i chiarimenti

Come primo punto si spiega che le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali (art. 13 del Codice di condotta commerciale) sono i casi in cui, durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto di fornitura, il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali.

Dato che queste sono clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali che definiscono il prezzo, esse rientrano pienamente nel perimetro di applicazione del dl Aiuti bis (art. 3).

Non rientrano, invece, nel suddetto campo di applicazione (art. 3 del dl 115/2022) le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche.

Si tratta, in questo caso, di modifiche o aggiornamenti delle condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali al momento della stipula.

Di norma esse comportano un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso a un prezzo variabile o viceversa. Essendo già previste nelle condizioni contrattuali, sulle quali entrambe le parti hanno espresso il loro consenso, tali modifiche non hanno il carattere della unilateralità.

Si parla poi delle offerte Placet e dei rinnovi delle condizioni economiche.

Le Placet, ricordiamo, sono offerte rivolte alle famiglie e alle piccole imprese, a condizioni contrattuali predefinite da Arera, ma con prezzi liberamente fissati dai venditori. Per questo tipo di offerte, la regolazione prevede una specifica procedura per il rinnovo delle condizioni economiche, che deve avvenire ogni 12 mesi e che non rientra nel campo di applicazione del dl Aiuti bis.

In alcuni casi, proseguono le due autorità, i fornitori invocano la forza maggiore per aumentare i prezzi di fornitura nei contratti, informando i clienti che in caso di non accettazione ricorreranno alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto in essere.

Tuttavia, si sosttolinea, il venditore non può ritenere di per sé risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e chiedere di attivare i servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale (ciò è in contrasto con la regolazione Arera in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza).

Infine, in tema di esercizio del diritto di recesso, possono insorgere problemi se tale opzione avviene in violazione della regolazione Arera in materia (sono stati segnalati, ad esempio, casi di esercizio di recesso con effetto praticamente immediato) e conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza.

Si evidenzia, pertanto, che per i clienti di piccole dimensioni (domestici, bassa tensione e altri usi elettrici e gas entro 200.000 Smc), la regolazione riconosce la facoltà di recesso in capo al venditore, per i contratti di mercato libero e se tale facoltà è espressamente contemplata nel documento contrattuale, prevedendo un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi.

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