L’ecotassa non vale per i camper, perché rientrano nella categoria di veicoli per uso speciale indicati nell’allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/Ce (articolo 1, commi 1042-1045, legge 145/2018).
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate in risposta al dubbio di un contribuente.
Invece, ricorda l’Agenzia, in base a quanto previsto dall’ultima Legge di Bilancio deve pagare l’imposta chi, a partire dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, acquista, anche tramite leasing, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 (automezzi destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente),
La tassa è parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km.