Un Istituto pubblico di assistenza e beneficenza (Ipab) non può utilizzare direttamente il Superbonus per lavori di riqualificazione energetica e antisismica sulle unità immobiliari di un condominio di sua proprietà; possono, invece, utilizzare la maxi detrazione del 110% i singoli locatari degli appartamenti.
Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dalla Agenzia delle entrate in una recente risposta (link in basso) a un interpello.
Il dubbio da risolvere, evidenzia Fisco Oggi, organo ufficiale delle Entrate, in una nota che riassume la risposta, riguarda una istituzione senza scopo di lucro (Ipab), che affitta abitazioni a canoni calmierati e intende effettuare interventi di risparmio energetico e adeguamento antisismico su unità immobiliari appartenenti a un unico compendio, costituito in condominio, con prevalente destinazione abitativa. Gli appartamenti e i negozi di sua proprietà sono locati a terzi.
La domanda è se tale istituto può applicare il Superbonus per i lavori programmati o, in alternativa, un altro dei bonus edilizi (Bonus facciate, Ecobonus, Sismabonus) e, inoltre, se può optare per lo sconto in fattura.
In caso di inapplicabilità delle detrazioni da parte dello stesso ente, si chiede se i locatari possano singolarmente beneficiare del Superbonus per gli interventi antisismici e di efficientamento energetico (trainanti e trainati) effettuati sulle abitazioni e sulle parti comuni del fabbricato, suddividendo le spese sostenute.
Le Entrate però escludono che un Ipab possa beneficiare del Superbonus, perché il decreto Rilancio, che introdotto la maxi agevolazione del 110%, contiene un elenco tassativo dei possibili beneficiari dello sconto fiscale e tra questi non sono presenti le strutture Ipab.
Tuttavia, gli inquilini degli alloggi di un Ipab possono utilizzare il Superbonus.
La risposta della Agenzia, al riguardo, richiama la circolare 24/2020, dove si precisa che anche le persone fisiche che svolgono attività di impresa, arti e professioni possono usufruire della maxi detrazione, ma soltanto per gli interventi effettuati su immobili privati a uso abitativo.
Di conseguenza, sottolinea Fisco Oggi, sulla base dello stesso criterio logico, sono esclusi dal beneficio, sotto il profilo oggettivo, gli immobili non residenziali anche se di proprietà di contribuenti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni.
Per usufruire del taglio Irpef le persone fisiche devono possedere o detenere la casa, in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente al loro inizio.
In particolare, il beneficiario deve possedere l’abitazione in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) o detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato.
In sostanza, tornando al caso specifico, un Ipab non può applicare il Superbonus perché manca del requisito soggettivo, ma possono farlo i suoi inquilini in qualità di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio delle attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, sulle parti comuni di un edificio e sulle singole unità immobiliari. A tal fine è necessario il consenso espresso dell’ente proprietario e che siano i condòmini a sostenere le spese.
L’Agenzia infine evidenzia che agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale non è precluso l’accesso al Bonus facciate, all’Ecobonus e al Sismabonus.
Con riferimento a questi interventi, se riscontrabili i presupposti previsti dalle rispettive disposizioni agevolative, è possibile optare, per lo sconto in fattura disciplinato dal decreto Rilancio.
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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it