Per la fruizione dei contributi per l’acquisto di veicoli nuovi di categoria M1 – spiega poi il MiSE – bisogna distinguere tra acquisto (o locazione finanziaria) con rottamazione o senza.

Con rottamazione

In caso di acquisto o di locazione finanziaria del nuovo veicolo con rottamazione, il veicolo da rottamare deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi; inoltre deve essere un veicolo della medesima categoria, omologato alle classi Euro 1,2,3 e 4.

Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo deve essere espressamente dichiarato che il mezzo consegnato è destinato alla rottamazione, insieme alla misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.

I venditori, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il mancato riconoscimento del contributo statale, hanno l’obbligo di:

  • consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico all’esclusivo fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione;
  • provvedere alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista (Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358).

Senza rottamazione

In caso di acquisto senza rottamazione bisogna indicare nell’atto di acquisto del veicolo nuovo lo sconto praticato, in ragione del contributo statale.

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