Il Superbonus 110% vale anche per i lavori sui ruderi?

Nuovo chiarimento dell'agenzia delle entrate sulle nuove detrazioni fiscali e le unità immobiliari collabenti. Sintesi e documento allegato.

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Si può utilizzare il superbonus del 110% anche per lavori eseguiti su un’unità immobiliare “collabente” (ossia un edificio inagibile-inutilizzabile nella categoria catastale F/2)?

È il quesito posto da un contribuente all’Agenzia delle entrate, che ha chiarito la questione nella risposta n. 326/2020 (allegata in basso).

Nel caso specifico, l’istante intende realizzare una “ristrutturazione con accorpamento” della sua abitazione principale e della contigua unità collabente, con una serie di interventi (isolamento termico delle pareti, cambio della caldaia e dell’impianto di riscaldamento, sostituzione degli infissi, installazione di un sistema fotovoltaico).

E secondo l’agenzia, anche le spese sostenute per gli interventi realizzati sull’unità collabente possono rientrare nel campo di applicazione del superbonus.

In particolare, si legge nella risposta (corsivo e neretti nostri), le detrazioni fiscali “spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (‘unità collabenti’) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente”.

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Si veda anche:  Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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