DL fiscale, il testo uscito dal CdM del 20 ottobre: copertura anche dalle aste sulla CO2

Per il prelievo dai proventi ETS, destinati in teoria a fini ambientali, “conguagli negli esercizi successivi”. Resta la norma sulla cogenerazione. La versione uscita dall'ultimo Consiglio dei Ministri.

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Ripulito dalle contestate depenalizzazioni per i reati fiscali dei contribuenti che aderiscono alla “pace fiscale”, il decreto legge cosiddetto fiscale è uscito dal CdM di sabato scorso in una nuova versione.

Nel DL collegato alla Legge di Bilancio 2019, che introduce “disposizioni urgenti in materia fiscale” resta la nuova modalità di calcolo delle accise per i combustibili impiegati in impianti di cogenerazione, che scatterà a partire dal 1° dicembre 2018 e che abbiamo spiegato in questo articolo (art 19 del testo).

Da segnalare che, tra le coperture della misura, si legge (neretti nostri), “70 milioni di euro per l’anno 2018 saranno reperiti mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per una quota di 35 milioni e al Ministero dello sviluppo economico per una quota di 35 milioni, versate all’entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all’erario.”

I decreti di cui al comma 3 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013, si precisa comunque nel DL , “dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009”.

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