Detrazioni per ristrutturazioni: la mancata comunicazione a Enea non fa perdere lo sgravio

Il chiarimento delle Entrate sugli interventi su rinnovabili e risparmio energetico incentivati con le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie.

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La comunicazione all’Enea riguardo a interventi per il risparmio energetico che danno diritto alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie “semplici” è sì obbligatoria, ma il mancato invio non impedisce di accedere allo sgravio.

Il chiarimento arriva da una nuova risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, in allegato in basso.

Da quest’anno, come sappiamo, gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili (ex art.16 bis del DPR 917/86) che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (da non confondere con quelle per l’efficienza energetica del cosiddetto Ecobonus), devono essere comunicati all’Enea, tramite il portale ad hoc online da metà marzo. A questo obbligo ad esempio sono soggetti gli interventi per l’installazione di impianti fotovoltaici domestici e di sistemi di accumulo abbinati.

Fino ad ora però non era chiaro quali fossero le conseguenze di una eventuale mancata trasmissione e, in particolare, se l’inadempimento comportasse la revoca della detrazione, analogamente a quanto già previsto per la misura “sorella”, quella dell’Ecobonus, cioè lo sgravio sulle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Ora l’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito. “Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime – si legge nella risoluzione (nerettti nostri) – , il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’Enea (…) seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.

Stando alla normativa di riferimento, spiegano infatti dalle Entrate, l’adempimento “è richiesto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito”.

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