Il credito da detrazione del 90% del bonus facciate può essere ceduto anche per interventi eseguiti e pagati prima dell’entrata in vigore del decreto Rilancio, avvenuta il 19 maggio 2020.
Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle entrate, tramite la posta del suo portale Fisco Oggi, in risposta a un contribuente e, aggiungiamo noi, è applicabile anche alle altre detrazioni fiscali per l’edilizia a cui il decreto Rilancio (34/2020) ha esteso la possibilità di cedere il credito.
La possibilità di cedere il credito, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, ricorda la risposta delle Entrate, è ammessa dall’articolo 121 del decreto per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
Infatti, gli interventi per il recupero e il restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (che danno diritto a usufruire del “bonus facciate”), rientrano tra gli interventi per i quali si può esercitare l’opzione per la cessione del credito d’imposta spettante ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari o, in alternativa, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi (sconto in fattura). Le modalità attuative per l’esercizio delle opzioni sono state definite con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020.
In base all’art. 121 del decreto Rilancio, ricordiamo, credito di imposta e sconto in fattura si possono applicare alle spese sostenute negli anni 2020-2021 per molti interventi che in precedenza erano esclusi da queste due modalità, oltre che per il Superbonus disciplinato dall’articolo 119 dello stesso dl 34/2020:
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recupero del patrimonio edilizio (detrazione del 36-50% – vedi scheda Agenzia Entrate);
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efficienza energetica su edifici esistenti (detrazione dal 50 all’85%), quindi tutti gli interventi che rientrano anche nell’ecobonus tra cui infissi, pompe di calore, caldaie a condensazione o a biomasse, schermature solari, interventi su parti comuni di edifici condominiali (con eventuale combinazione con adeguamenti antisismici), ecc. (vedi scheda Agenzia Entrate);
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recupero/restauro della facciata di edifici esistenti con il bonus del 90% (in 10 anni) – vedi scheda Agenzia Entrate);
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installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo con detrazioni al 50% (in 10 anni);
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interventi coperti dal Sismabonus (dal 50 all’85% in 5 o 10 anni – vedi documento Agenzia Entrate);
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installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici (50% in 10 anni).
I crediti di imposta sono utilizzati in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite (comma 3, art. 121), e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
In pratica, c’è un’efficacia retroattiva per la cessione del credito, applicabile agli interventi che non hanno diritto al Superbonus del 110%. Ad esempio, chi ha installato un impianto fotovoltaico all’inizio del 2020 con la detrazione fiscale del 50%, la può trasformare in un credito d’imposta cedibile a tutti, comprese le banche.
La compensazione – ripetiamo – dovrà essere applicata con la stessa ripartizione annuale prevista per le rispettive detrazioni; dunque, in 10 anni per gli interventi coperti da detrazioni per le ristrutturazioni edilizie “normali” o dall’Ecobonus, e non 5 anni come per il Superbonus.
La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020 n.178) ha prorogato quanto disposto dall’articolo 121 per tutto il 2022 ma solo per gli interventi incentivati con Superbonus. Per le altre detrazioni, la possibilità di cedere il credito o avere lo sconto in fattura resta comunque confermata fino al 31 dicembre 2021.