Detrazioni fiscali Ecobonus, come saranno i controlli Enea

Previsti sia sopralluoghi che verifiche documentali, vediamo cosa prevede il decreto appena pubblicato.

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Ieri,  12 settembre, come abbiamo riportato, è stato pubblicato in Gazzetta il decreto 11 maggio 2018 del MiSE, che stabilisce le modalità con cui l’Enea effettuerà i controlli, sia documentali che sul posto, per accertare la sussistenza dei requisisti per il riconoscimento delle detrazioni relative agli interventi di risparmio energetico (allegato in basso).

Per avvalersi dello sconto fiscale, come sappiamo (qui le guide all’incentivo), è necessario presentare all’Enea, salvo casi di minore rilevanza per i quali è richiesta soltanto un’autocertificazione, l’attestazione di un professionista abilitato che certifichi il tipo di intervento e il rispetto dei necessari requisiti tecnici, e l’Attestato di prestazione energetica (Ape) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni.

Il decreto pubblicato ieri in Gazzetta, dunque, indica all’Enea la strada da percorrere per effettuare i controlli.

Vediamo allora cosa prevede, aiutandoci con l’analisi pubblicata dall’Agenzia delle Entrate sul suo sito Fisco Oggi.

La tabella di marcia prevede come prima tappa la predisposizione, entro il 30 giugno di ogni anno, di un programma di controlli a campione sulle istanze ricevute tramite l’apposito portale per i lavori effettuati entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Il campione, specifica il decreto, non deve superare lo 0,5% delle domande, e la selezione deve avvenire secondo i seguenti criteri:

  • interventi che hanno diritto a un’aliquota maggiore
  • istanze con spesa più elevata
  • istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale e ai massimali dei costi unitari.

L’Enea deve informare dell’avvio della procedura di controllo documentale il beneficiario dell’agevolazione o, in caso di parti condominiali, l’amministratore dello stabile, con raccomandata a/r o, se disponibile, tramite Pec.

Il destinatario della comunicazione ha 30 giorni di tempo dalla ricezione per trasmettere (se non ancora inviata), in formato pdf, attraverso la posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], la documentazione prevista ai fini della detrazione per il tipo di intervento effettuato, completa di certificazioni e attestazioni dei tecnici abilitati.

Ricevuta e verificata la correttezza della documentazione, l’Ente, salvo richieste di ulteriori informazioni, entro 90 giorni comunica l’esito della procedura.

Oltre alle verifiche documentali, l’Enea effettua anche accertamenti sul posto almeno per il 3% del campione selezionato (0,5%).

In tal caso, gli interessati saranno preavvisati almeno 15 giorni prima dell’ispezione sempre tramite lettera raccomandata a/r o Pec, con indicazione della data, del luogo e dell’ora, nonché del nominativo dell’incaricato del controllo. L’appuntamento può essere rinviato una sola volta e, in ogni caso, la verifica deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione.

Durante l’ispezione, i tecnici dell’Enea possono richiedere e acquisire atti, documenti, schemi tecnici e ogni altra informazione ritenuta utile, ed effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. L’intervento termina con un verbale redatto dai tecnici. Nel caso in cui il beneficiario o l’amministratore del condominio rifiuti di sottoscrivere il documento ne viene dato atto nel verbale stesso.

L’eventuale esito negativo della verifica, dovuto alla mancata corrispondenza tra documentazione trasmessa e lavori realmente effettuati oppure per omissioni o impossibilità di accesso all’edificio, è comunicato dall’Enea all’Agenzia delle entrate, tramite una relazione motivata, funzionale all’eventuale decadenza della detrazione. L’Enea provvederà anche ad effettuare segnalazioni agli ordini di appartenenza dei professionisti eventualmente coinvolti.

Il decreto chiede all’Ente anche la realizzazione di un sito web che consenta il caricamento dei dati, la gestione dei controlli, la selezione dei casi da sottoporre a verifica e il monitoraggio dei dati, in modo da poter effettuare analisi e valutazioni utili a eventuali aggiornamenti normativi. Il provvedimento, infine, indica i criteri e le modalità di rendicontazione che l’Enea dovrà adottare per la copertura dei costi sostenuti.

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