Per godere delle detrazioni fiscali per le ristrutturazione edilizie, i lavori effettuati devono essere regolari sotto il profilo amministrativo.
Se si tratta di interventi per i quali è necessaria la CILA – la comunicazione asseverata di inizio lavori – questa andrà presentata anche per chiedere lo sgravio fiscale. Al contrario se la CILA non serve per la realizzazione dei lavori, come nel caso di opere in edilizia libera, non sarà necessaria nemmeno per avere la detrazione fiscale.
Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate in risposta a un interpello presentato da un contribuente (allegato in basso).
La regolarità sotto il profilo amministrativo dei lavori edilizi eseguiti sull’immobile – leggiamo dalla risposta dell’Agenzia – costituisce una delle condizioni per fruire della detrazione, normata dall’art. 16bis del TUIR .
Relativamente alle abilitazioni amministrative necessarie per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il citato art. 16bis del TUIR non prevede, ai fini della detrazione, procedure speciali o semplificate; pertanto, le procedure e i procedimenti necessari, ai predetti fini, sono quelli stabiliti dalla vigente legislazione edilizia, in base alla tipologia di lavori che si intendono realizzare.
La circolare n. 13/E del 2019 conferma che nel caso in cui la normativa edilizia non preveda, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, alcun titolo abilitativo, il contribuente che ha sostenuto le spese, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, indica la data di inizio dei lavori ed attesta la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.
Riguardo agli interventi per cui non serve la CILA o altri titoli, ricordiamo, l’anno scorso è entrato in vigore il DM 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allegato in basso) che contiene l’elenco degli interventi edilizi che non richiedono alcuna autorizzazione per essere intrapresi.
Tra questi ricordiamo ci sono le pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW e gli impianti fotovoltaici a servizio degli edifici.
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