Edilizia libera: in vigore da ieri l’elenco delle opere. C’è anche il fotovoltaico

  • 24 Aprile 2018

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Il glossario, lo ricordiamo, non introduce nuovi interventi realizzabili senza autorizzazione, ma esplicita e identifica chiaramente le opere che già si trovano sotto il regime dell’edilizia libera. L'elenco quindi ha l'unico scopo di eliminare i rischi interpretativi.

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È entrato in vigore ieri, 23 aprile, il DM 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allegato in basso) che contiene l’elenco degli interventi edilizi che non richiedono alcuna autorizzazione per essere intrapresi come l’installazione di tende, gazebo e pergolati di piccole dimensioni.

Il glossario, lo ricordiamo, non introduce nuovi interventi realizzabili senza autorizzazione, ma esplicita e identifica chiaramente le opere che già si trovano sotto il regime dell’edilizia libera. L’elenco quindi ha l’unico scopo di eliminare i rischi interpretativi.

Secondo quanto sintetizzato nella tabella, le categorie di intervento che rientrano nell’edilizia libera riguardano:

  • la manutenzione ordinaria,
  • le pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW,
  • i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc,
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’attività di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra, le serre mobili stagionali,
  • la pavimentazione di aree pertinenziali,
  • i pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici,
  • le aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza,
  • i manufatti leggeri in strutture ricettive, le opere contingenti temporanee.

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