Il decreto Sostegni Ter è legge, cosa cambia per bonus edilizi e cessione del credito

Il punto dopo la conversione in legge e il testo approvato.

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Termine prorogato per comunicare la cessione del credito, conferma del limite a tre passaggi per la cessione stessa, sanzioni più severe contro le frodi e obbligo di applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Queste le novità più importanti sulle detrazioni fiscali per l’edilizia contenute nel cosiddetto decreto Sostegni Ter, il dl 4/2022, che nei giorni scorsi ha completato l’iter di conversione in legge in Parlamento (testo in basso).

Più tempo per comunicare la cessione

Modifica introdotta in fase di conversione è lo slittamento, per le spese sostenute nel 2021 nonché alle rate residue non fruite per le spese del 2020, della scadenza per trasmettere all’Agenzia delle entrate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito in luogo delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi – sia sulle unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici – di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

La scadenza, che era già stata spostata dal 16 marzo al 7 aprile, slitta al 29 aprile 2022. Differito di conseguenza anche il termine a partire dal quale le dichiarazioni precompilate saranno rese disponibili online dall’Agenzia: dal 23 maggio 2022, anziché dall’ordinario 30 aprile.

Massimo tre passaggi per la cessione

Sempre in materia di cessione del credito da bonus edilizi (e misure anti Covid), il decreto integra/sostituisce la norma con quella successivamente introdotta dall’articolo 1 del “decreto Antifrodi” 13/2022.

In sintesi: dopo l’esercizio dell’opzione, sono possibili altre due cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato” e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

A partire dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, non sono possibili cessioni parziali successive alla prima opzione (a tal fine, a ciascun credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni).

Sanzioni più severe

Sempre recependo quanto era disposto nel dl 13/2022, il Sostegni Ter ora convertito in legge stabilisce che i delitti di truffa a danno dello Stato (articolo 640, secondo comma, n. 1, Codice penale) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis), tra cui ricadono appunto quelli relativi ai bonus per l’edilizia, sono inseriti tra quelli per i quali, in caso di condanna o di patteggiamento della pena, è disposta la confisca allargata (articolo 240-bis).

I tecnici abilitati che, nelle asseverazioni rilasciate ai fini dei bonus edilizi espongono informazioni false od omettono informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o sull’effettiva realizzazione dell’intervento, oppure attestano falsamente la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, sono punibili con la reclusione da due a cinque anni e una multa da 50mila a 100mila euro, pena che può essere aumentata se il fatto è commesso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Sempre secondo il decreto, poi, ogni intervento che richiede il rilascio di attestazioni o asseverazioni deve essere coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile con massimale pari al valore dell’intervento stesso.

Contratti di lavoro

Altra norma replicata dall’abrogato dl 13/2022 è quella che, a partire dai lavori avviati successivamente al 27 maggio 2022, richiede per il riconoscimento dei benefici fiscali che nell’atto di affidamento degli interventi sia indicato che gli stessi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.

La disposizione si applica a Superbonus, sconto sul corrispettivo o cessione del credito, bonus Mobili, bonus Verde, bonus Facciate, oltre che ai bonus per superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e per sanificazione degli ambienti di lavoro.

La novità riguarda i lavori edili indicati nell’allegato X al dlgs 81/2008, di importo superiore a 70mila euro. Il contratto collettivo applicato andrà riportato anche nelle fatture emesse in relazione ai lavori eseguiti. Il rispetto delle due condizioni (indicazione nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture) dovrà essere verificato dai professionisti abilitati e dai responsabili dei Caf per il rilascio del visto di conformità.

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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